Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento in giudizio di soggetto che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'. Farmacia - Istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga all'ordinario criterio demografico - Ammissibilita' n...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), promossi con ordinanze del 22 giugno (nn. 3 ordd.) e del 5 luglio (nn. 2 ordd.) 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia rispettivamente iscritte ai nn. 537, 538 e 539 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 196 e 197 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Maniago e di Collovini Giulio nonche' gli atti di intervento della Federfarma, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Claudio Duchi per Collovini Giulio e Beniamino Caravita di Toritto per il Comune di Maniago.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 5 luglio 2006, pervenuta a questa Corte il 23 ottobre 2006 (reg. ord. n. 196 del 2007), il Tribunale amministrativo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato in via incidentale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui vi si subordinerebbe l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico "al verificarsi soltanto di presupposti oggettivi quali quelli legati alle condizioni topografiche e di viabilita", in relazione all'art. 32 della Costituzione.

    1.1. - Il rimettente premette di essere investito del ricorso promosso avverso la delibera con cui e' stata istituita, in deroga al criterio demografico previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), una nuova sede farmaceutica in localita' Villotta: tale ricorso, a parere del giudice a quo, meriterebbe di venire accolto, poiche' la localita' Villotta "e' collegata con il capoluogo da strade ampie veloci ed e' servita da un servizio pubblico di autobus".

    Sarebbe pertanto palese l'insussistenza delle condizioni "di natura esclusivamente oggettiva", in presenza delle quali e' ammesso ricorrere al derogatorio criterio topografico, in sede di istituzione della sede farmaceutica, pur a riconoscere la "ampiezza del potere discrezionale" attribuito dalla legge all'Amministrazione in tale apprezzamento: la disposizione impugnata esigerebbe, infatti, "che le condizioni topografiche e di viabilita' siano tali da rendere difficoltoso in modo significativo ed eccezionale per gli utenti percorrere gli almeno 3000 metri di distanza previsti per raggiungere la farmacia piu' vicina".

    Al contrario, lo sviluppo delle vie di comunicazione e la larga diffusione dei veicoli privati renderebbe oggi "estremamente difficile, se non impossibile" giustificare l'istituzione in deroga di nuove farmacie.

    Il giudice a quo ritiene, alla luce di questo rilievo, che tale assetto normativo contrasti con l'art. 32 della Costituzione, giacche' esso, precludendo l'istituzione di farmacie nei casi di agevole collegamento viario con le sedi gia' operanti, trascurerebbe le esigenze di quella "pur esigua minoranza di residenti da individuarsi nelle fasce estreme di eta" che avrebbe difficolta' ad accedere al servizio, "non potendo disporre del mezzo privato o anche di quello pubblico" per raggiunge la farmacia.

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