Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Ipotesi di connessione tra cause assoggettate ai diversi riti speciali del lavoro e societario - Applicabilita' del rito societario - Eccesso di delega - Conseguente ampliamento del thema decidendum all'intera dis...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra F. M. e la Irix Software s.r.l. ed altra, con ordinanza del 7 luglio 2006 iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di F. M. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la societa' convenuta (e dell'illegittimita' dell'atto di recesso dal rapporto da parte di quest'ultima), in cui era stata contestualmente proposta anche un'azione di responsabilita' ai sensi dell'art. 2497 del codice civile (avverso altra societa), il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 7 luglio 2006, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 76 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui prevede che, nel caso di connessione tra una causa compresa nell'ambito applicativo della norma richiamata e altra concernente uno dei rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., i procedimenti connessi siano sottoposti al rito di cui al decreto legislativo medesimo.

    Il remittente premette che tale nuovo rito va applicato a tutte le controversie che attengano a rapporti di rilevanza societaria, tra le quali anche le azioni di responsabilita', con la conseguenza che il collegamento tra questa domanda e quelle attinenti al rapporto di lavoro si pone in termini di connessione propria, essendo la qualita' di creditore sociale del ricorrente conseguente all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dei crediti a questo riferiti. Infatti le richieste legate al rapporto di lavoro costituiscono oggetto di domande specifiche - e cio' escluderebbe la possibilita' di una pronuncia incidentale - ma anche la premessa per affermare la responsabilita' (per la lesione cagionata al patrimonio della societa' presunta datrice di lavoro) della seconda societa' convenuta ai sensi dell'art. 2497 codice civile.

    Da cio' consegue - osserva il Tribunale - che la connessione tra le domande avanzate nei confronti delle due societa' resistenti e la natura societaria di quella proposta nei confronti di una di esse impone la trattazione della causa con il rito societario.

    Cio' pare al remittente...

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