Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Effetto estintivo dei reati edilizi - Requisiti indispensabili - Previsione di un termine decorrente dal pagamento dell'oblazione - Ragionevolezza. - D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso con ordinanza del 16 maggio 2007, dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri, nel procedimento penale a carico di Pigliacelli Paolo ed altri iscritta al n. 666 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri, con ordinanza del 16 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per violazione degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

    Il rimettente censura la disposizione citata nella parte in cui prevede che l'estinzione dei reati edilizi ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), si produce con il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta effettuato il pagamento dell'oblazione.

    La questione e' sollevata dal Tribunale nel corso di un procedimento penale in cui si procede per i reati di cui agli artt. 110 codice penale, 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985, 81, cod. pen., 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), 81, secondo comma, e 349, secondo comma, cod. pen.

    Il rimettente riferisce che il processo e' stato sospeso a seguito della presentazione da parte degli imputati della domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e che, nell'udienza del 16 maggio 2007, il difensore ha depositato la prova dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata dell'oblazione, nonche' l'attestazione di congruita' del pagamento rilasciata dal competente organo comunale, chiedendo che il processo sia definito con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione.

    Il Tribunale rileva come, ai sensi dell'art. 32, comma 36, del citato decreto-legge, gli effetti estintivi del reato - previsti dall'art. 38, comma 2, della legge n. 47 del 1985, richiamato dalla disposizione in parola - siano subordinati alla ricorrenza di tre presupposti: la presentazione della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'integrale pagamento dell'oblazione e il decorso di 36 mesi da tale pagamento.

    Per effetto della citata disposizione, dunque, non sarebbe possibile per il giudice definire il giudizio a quo, non essendo ancora decorso l'intero arco temporale previsto dalla norma.

    Secondo il rimettente, norma cardine del cosiddetto condono edilizio, sia nel sistema della legge n. 47 del 1985, sia in quello di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, sarebbe l'art. 38, comma 2, della legge n. 47 del 1985 il quale prevede la necessita', ai fini della estinzione dei reati, dell'integrale pagamento dell'oblazione.

    Al riguardo, la Corte di cassazione avrebbe chiarito che il regime dell'oblazione per i reati edilizi non si discosterebbe da quello ordinario di cui agli artt. 162 e 162-bis del codice penale, per cui spetta al giudice e all'amministrazione accertare sia il diritto all'oblazione, sia la congruita' e la tempestivita' del pagamento.

    Tuttavia, puo' accadere - come nel caso di specie - che vi sia stata l'attestazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT