Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 25 marzo 2008 (della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Richiesta e votazione nell'Assemblea degli azionisti RAI da parte del Ministro dell'econ...

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134, comma 2, Cost., dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale recate con delibera 16 marzo 1956, promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente pro tempore on. Mario Landolfi autorizzato con deliberazione della Commissione approvata nella seduta del 26 settembre 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore, nonche' contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore affinche' dichiari che non spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A., societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e, per l'effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro in data 11 maggio 2007 e, per quanto occorrer possa, tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

F a t t o

Il conflitto di poteri qui sollevato trae origine dalla violazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

E' indiscusso che la Commissione sia titolare di rilevantissimi poteri di indirizzo e vigilanza sui servizi radiotelevisivi, dal momento che l'attivita' radiotelevisiva pubblica non puo' essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all'indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell'ordinamento. Tali funzioni di indirizzo e vigilanza sono state attribuite all'organo parlamentare - organo che, proprio in virtu' del suo carattere, si pone come soggetto rappresentativo della comunita' nazionale - in considerazione dei caratteri di imparzialita', democraticita' e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo.

La lesione delle attribuzioni della Commissione di vigilanza si e' verificata in occasione della revoca di un componente del Consiglio di amministrazione della RAI da parte dell'Assemblea degli azionisti della RAI, effettuata su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze nella sua qualita' di azionista di maggioranza, revoca avvenuta in mancanza della previa necessaria deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, prevista dalla legge proprio in ragione delle prerogative parlamentari sul servizio pubblico radiotelevisivo. Che la Commissione di vigilanza debba essere parte attiva della procedura di revoca di un consigliere emerge con ogni evidenza sia dalla lettera della legge, sia in ossequio ad un assetto costituzionale che, cosi' come concretizzato e interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ha sempre salvaguardato le attribuzioni dell'organo parlamentare nelle scelte strategiche riguardanti la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Cio' risulta chiaramente dall'art. 49, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione, ove si prevede che "il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo".

Del resto, questa e' soltanto una delle molteplici testimonianze del fatto che il nostro ordinamento si ispiri, ormai da oltre un trentennio, alla ratio - sempre confermata dalla giurisprudenza costituzionale - di mantenere nell'ambito parlamentare le funzioni inerenti l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo nella gestione dello stesso un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo.

Sin dalla nascita del servizio pubblico radiotelevisivo si e' infatti sempre inteso scongiurare il rischio di una gestione "di parte" (quale sarebbe una gestione appannaggio esclusivo dell'Esecutivo) che desse spazio alle posizioni e agli interessi della sola "maggioranza", e non anche a tutte le altre posizioni rappresentate nel Parlamento democraticamente eletto.

Le opposte argomentazioni presentate dal Ministro dell'economia e delle finanze, emerse gia' da documenti ufficiali del Ministero nonche' in occasione di diverse audizioni in Commissione di vigilanza, sono palesemente infondate, cosi' come i concreti atteggiamenti dello stesso Ministro appaiono irrispettosi del ruolo della Commissione parlamentare.

E' allora anzitutto opportuno ripercorrere brevemente i principali momenti di emersione del conflitto.

E invero, gia' con lettera del 18 gennaio 2007 (prot. n. 237, v. doc. n. 1), indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Commissione richiamava l'attenzione sull'esigenza istituzionale di porre in essere ogni iniziativa utile al piu' corretto esercizio del ruolo attribuito alla Commissione, non riducibile ad una generica funzione di vigilanza, ma necessariamente esteso all'indicazione del voto che l'azionista di maggioranza deve esprimere nel caso di assemblea sociale convocata per la revoca degli amministratori (secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione). Nella medesima nota il Presidente dell'organo parlamentare rappresentava la convinzione che spettasse alla Commissione la valutazione e la comparazione di quegli interessi pubblici che entrano inevitabilmente in gioco quando si presenta la necessita' di revocare un consigliere, al fine di garantire il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo.

A fronte di un'ulteriore comunicazione del Presidente dell'organo parlamentare, inviata al Ministero in data 6 febbraio (prot. n. 292, v. doc. n. 2), che ribadiva quanto precedentemente espresso e sollecitava una risposta, il Ministro dell'economia e delle finanze finalmente rompeva il silenzio e palesava la propria posizione, riconoscendo la partecipazione della Commissione parlamentare di vigilanza al solo procedimento di nomina, ma non anche a quello di revoca o di responsabilita' degli amministratori.

Il presupposto addotto dal Ministro fa leva su un criterio di interpretazione letterale del comma 10 dell'art. 49 del Testo unico della radiotelevisione, che rinvierebbe espressamente l'entrata in vigore delle disposizioni dei precedenti commi 1-9 del medesimo articolo al "novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita". La disposizione prosegue precisando che "ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione (...) a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9". Secondo il Ministro, il rinvio alle procedure dei soli commi 7 e 9 impedirebbe di applicare le previsioni recate dal comma 8, che richiedono, per l'assunzione di deliberazioni di revoca, che il voto del rappresentante del Ministero sia espresso in conformita' alla deliberazioni adottata sul punto dalla Commissione parlamentare (v. doc. n. 3, prot. n. 311). Come vedremo ampiamente piu' avanti, si tratta di una interpretazione formalistica e certamente contraria alla ratio della disciplina recata dal Testo unico della radiotelevisione, palesemente ispirata allo scopo di garantire le prerogative dell'organo parlamentare ogniqualvolta si presentino occasioni che possano compromettere il pluralismo dell'informazione e l'utilizzo democratico dello strumento radiotelevisivo, come chiaramente riaffermato dal Presidente della Commissione nella nota del 9 febbraio indirizzata al Ministro (prot. n. 313, v. doc. n. 4).

In verita', non si tratta della sola non applicazione del comma 8 in materia di revoca: e' chiaro, infatti, che se l'intera serie delle disposizioni oggetto del differimento di entrata in vigore (cioe' commi 1-9 dell'art. 49 del T.U.) dovesse ritenersi al momento del tutto inefficace, risulterebbero inapplicabili anche altre significative norme indispensabili per l'attivita' della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (quale ad es. quella del comma 1, che legittima lo stesso rilascio della concessione).

In ogni caso, l'11 maggio 2007 il Presidente del Consiglio, sollecitato da una lettera del Ministro dell'economia e delle finanze, comunicava al Presidente della Commissione la necessita' di sostituire il consigliere di amministrazione RAI di nomina ministeriale, prof. Angelo Maria Petroni, essendo ormai venuto meno il rapporto fiduciario posto alla base della sua designazione. A sostegno di tale iniziativa, si adduceva l'esistenza di "una condizione di grave e perdurante criticita' gestionale della Societa', riconducibile a difficolta' di funzionamento del Consiglio di amministrazione e alla costante divaricazione tra il Consiglio di amministrazione stesso e il direttore generale" (prot. n. 533, doc. n. 6).

Il coinvolgimento del Presidente del Consiglio dei ministri appare, come si vedra', di particolare rilievo, anche sotto il profilo processuale.

Il 16 maggio il Consiglio di amministrazione della RAI, su richiesta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, convocava...

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