Ordinanza del 14 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Carfagno Sergio contro Comune di Genova Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle ordinanze e delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione int...

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede, premesso che:

il sig. Carfagno , raggiunto da un verbale di contestazione per la violazione dell'art. 173 codice della strada, ha proposto ricorso al Giudice di pace di Genova ex art. 22, legge n. 689/1981;

con ordinanza 4 maggio 2006 il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto dell'intervenuto pagamento della sanzione;

il Carfagno ha ora proposto "ricorso in appello" nanti questo tribunale, avverso tale ordinanza, negando l'assunto posto a base del provvedimento e contestando la sussistenza del tatto addebitatogli;

preliminarmente, l'Avvocatura del Comune di Genova ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, deducendo l'eccesso di delega in cui sarebbe incorso il Governo e la violazione dell'art. 76 Cost.

O s s e r v a

Con l'art. 1, comma 2, legge n. 80/2005, il Parlamento aveva delegato il Governo "ad adottare un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile" prevedendo, al successivo comma 3 che il Governo si sarebbe attenuto ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identita' dei motivi del ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo del ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva del ricorso avverso le prime e la previsione della riserva del ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottava comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza...

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