Ordinanza Ordinanza emessa il 6 novembre 2007 dal Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Borsellino Gerlando ed altro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza a fronte d...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento in grado di appello n. 3/07 proposto da Borsellino Gerlando e Borsellino Domenico innanzi il Tribunale di Pavia in composizione monocratica ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con sentenza del 16 novembre 2005 il Giudice di pace di Corteolona condannava i signori Borsellino Gerlando e Borsellino Domenico alla pena di € 600,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, avendoli ritenuti responsabili dei reati loro in concorso ascritti di lesioni e di ingiurie commessi il 30 maggio 2003, riuniti nel vincolo della continuazione, ritenuto piu' grave il delitto di lesioni.

Avverso la decisione hanno interposto appello i condannati chiedendo la riforma della sentenza.

All'udienza 9 ottobre 2007 all'uopo fissata innanzi il Tribunale monocratico il difensore degli imputati eccepiva la intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali volontarie in danno di Canepari Gionata dovendo ritenersi applicabile il termine prescrizionale di tre anni di cui all'art. 157, quinto comma c.p. cosi' come novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 all'art. 6.

Osserva il giudice che in effetti il termine di cui alla norma citata, pure considerando l'aumento per effetto dell'atto interruttivo costituito dalla pronuncia della sentenza di prime cure, e' scaduto e la prescrizione risulta essersi compiuta.

Tuttavia ritiene il giudice che, pur essendo senz'altro applicabile al caso di specie, la norma invocata dal difensore ponga seri dubbi di costituzionalita' per altro gia' sottoposti da altri giudici al vaglio della Corte costituzionale.

L'art. 157 c.p. come novellato dispone che "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria" il termine di prescrizione e' di tre anni.

Il testo della norma in argomento e' univoco, non potendosi attribuire altro significato al riferimento ai reati "per i quali la legge stabilisce pene diverse" se non quale richiamo a quelli attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali e' appunto prevista l'applicabilita' delle cosiddette sanzioni "paradetentive" della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' a norma dell'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

E' quindi del tutto evidente che al fine dell'odierna decisione la norma di riferimento applicabile al caso concreto e' quella dell'art. 157 c.p. nel testo novellato dovendosi escludere la possibilita' di ricorrere ad...

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