Ordinanza del 4 luglio 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Santoro Sergio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 ed altra Contenzioso tributario - Ricorso avverso cartella esattoriale ed iscrizione ipotecaria su immobili per debito tributario scaduto e non pagato - Eccepito difetto di giu...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 15354 del 2006, proposto da Santoro Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Mordini n. 14;

Contro Agenzia delle Entrate di Roma 1 e contro Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A., Concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Di Giambattista, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Normanni n. 1; per l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2004 0322138234 000 emessa in relazione alla dichiarazione dei redditi IRPEF modello UNICO 2001, nonche' della conseguente iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 maggio 2007, relatore il giudice dott. prof. Nunzio Piazza, l'avvocato di parte attrice come da verbale;

F a t t o

Il ricorrente ha dedotto in fatto:

che in data 17 aprile 2006 ha ricevuto dal menzionato Concessionario avviso di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con allegato un estratto della citata cartella esattoriale n. 097 2004 0322138234 000, asseritamene notificatagli in data 25 novembre 2004;

che invece la menzionata cartella esattoriale non gli e' stata mai notificata;

che alla data dell'asserita notifica egli non risiedeva a Roma, bensi' a Bologna, come da documentazione anagrafica che ha depositato, dalla quale risulta che il proprio domicilio fiscale e' stato trasferito a Roma a seguito di sua espressa e motivata richiesta, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2006;

ne segue che la cartella impugnata, in quanto mai validamente notificata al contribuente, e' anzitutto illegittima per vizi propri;

ad avviso del ricorrente, in ogni caso la notifica ad oggi non risulta in alcun modo eseguita, ne' successivamente l'ufficio, pur edotto del cambiamento di domicilio fiscale, ha provveduto a notificargli nuovamente la menzionata cartella esattoriale.

Ha dedotto in diritto che, ove, per mera ipotesi, la pretesa fiscale si riferisse alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000, e' gia' intervenuta decadenza del potere...

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