Ordinanza dell'11 dicembre 2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova sul ricorso proposto dalla PHD S.r.l. contro Equitalia Polis S.p.A. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi - Opposizione agli atti esecutivi - P...

IL TRIBUNALE

Il g.e. a scioglimento della riserva formulata il 28 novembre 2007;

Rilevato che l'opponente ha eccepito la mancata notifica del provvedimento ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava a Banca Carige la consegna della somma versata sul conto corrente intestato al debitore;

Rilevato che tale notifica, sulla base della documentazione proposta dall'opposta, risultava invece correttamente avvenuta a mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come da avviso di ricevimento versato in atti;

Rilevato che all'udienza di comparizione ex art. 57, d.P.R. n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta quando ormai la consegna della somma alla concessionaria per la riscossione era stata eseguita, comportava violazione del principio del contradditorio previsto nel pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c.;

Rilevato che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso proposto ex art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973, chiedendo, poi, nel merito, il rigetto delle istanze dell'opponente;

Rilevato che questo g.e., nella presente fase cautelare, prevista dall'art. 60, d.P.R. n. 602/1973, puo' disporre legittimamente la sospensione della procedura esecutiva esattoriale, ove richiesto, qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed irreparabile danno.

Il g.e. a scioglimento della riserva formulata il 28 novembre 2007;

Rilevato che l'opponente ha eccepito la mancata notifica del provvedimento ex art.72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava a Banca Carige la consegna della somma versata sul conto corrente intestato al debitore;

Rilevato che tale notifica, sulla base della documentazione proposta dall'opposta, risultava invece correttamente avvenuta a mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come da avviso di ricevimento versato in atti;

Rilevato che all'udienza di comparizione ex art. 57, d.P.R. n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta quando ormai la consegna della somma alla concessionaria per la riscossione era stata eseguita, comportava violazione del principio del contradditorio previsto nel pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c.;

Rilevato che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso proposto ex art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973,chiedendo, poi, nel merito, il rigetto delle istanze dell'opponente;

Rilevato che questo g.e., nella presente...

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