Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana - Obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, o...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007, recante norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Infatti la legge in esame presenta evidenti, macroscopici profili di illegittimita' costituzionale.

Con la legge regionale in esame la Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana.

Il Capo I contiene disposizioni generali. In particolare:

l'art. 1 definisce la finalita' della legge e l'impegno della regione a svolgere una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni della comunita' friulana;

l'art. 2 richiama i riferimenti giuridici fondamentali (internazionali, statali e regionali) del provvedimento;

l'art. 3 definisce l'ambito territoriale in cui si applica la legge;

l'art. 4 contempla la possibilita' di collaborare con le istituzioni delle diverse comunita' di lingua ladina del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Cantone dei Grigioni, nonche' tra le minoranze linguistiche interne (slovena, friulana e germanofona);

l'art. 5 conferma la grafia ufficiale della lingua friulana, prevedendo che possa essere modificata con decreto del Presidente della regione, su indicazione dell'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana) e d'intesa con le Universita' di Udine e Trieste.

Il Capo II riguarda l'uso pubblico della lingua friulana, in particolare:

l'art. 6 disciplina gli usi pubblici della lingua friulana;

l'art. 7 prevede che la conoscenza della lingua friulana sia attestata da una "certificazione linguistica", con modalita' da stabilirsi;

l'art. 8 prescrive che gli atti comunicati alla generalita' dei cittadini dai soggetti previsti all'art. 6 siano redatti in lingua friulana;

l'art. 9 stabilisce il diritto di usare la lingua friulana nei consigli comunali e negli altri organi collegiali dei comuni;

l'art. 10 disciplina, nell'ambito del territorio delimitato, l'uso della cartellonistica in lingua friulana, concedendo quattro anni per adeguarsi;

l'art. 11 affronta il problema della toponomastica in lingua friulana, stabilendo che i toponimi siano indicati dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, d'intesa con i comuni interessati.

Il Capo III definisce gli interventi nel settore dell'istruzione; in particolare:

l'art. 12 inserisce l'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di l grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge all'esame. Su richiesta dell'istituzione scolastica i genitori, al momento della preiscrizione, possono decidere di non avvalersi della lingua friulana;

l'art. 13 definisce il quadro dei rapporti di collaborazione fra regione, ufficio scolastico regionale, autorita' scolastiche ed Universita' di Udine ai fini delle disposizioni contenute nella legge;

l'art. 14 prevede che sia garantito l'insegnamento della lingua friulana negli istituti scolastici;

l'art. 15 definisce il quadro dei finanziamenti...

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