Sentenza nº 6569 da Council of State (Italy), 14 Dicembre 2011

Data di Resoluzione14 Dicembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 03069/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE - RIS. DANNI.

sul ricorso numero di registro generale 5750 del 2011, proposto da:

Markas Service Srl,

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Meloni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via del Viminale, 43,

Manutencoop Facility Management Spa, in proprio e quale Capogruppo Mandataria dell'Ati costituita con Pulinet Servizi Srl, Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. ed Alisei Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento,

in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni ed Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

- Dussmann Service s.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t.,

non costituitasi in giudizio,

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda appellata e della controinteressata Manutencoop;

Visto che non si è costituita in giudizio la Dussmann Service;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista l'Ordinanza n. 5750/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, di presa d'atto della rinuncia alla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza dell?11 novembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Guido Meloni per la ricorrente e l'avv.to Andrea Manzi, anche in sostituzione dell'avv. Luigi Manzi, per le resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- Con la decisione indicata in epigrafe, oggetto del ricorso per revocazione all'esame, questo Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla società odierna intimata ed in riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 199/2010, accoglieva il ricorso incidentale da questa proposto in primo grado avverso gli atti della procedura di gara indetta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento con deliberazione D.G. del 26 novembre 2008 per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale e dei servizi accessori presso le strutture ospedaliere e territoriali, nella parte in cui era stata ammessa alla gara la ricorrente principale in primo grado (odierna ricorrente), ch'era insorta avverso l'aggiudicazione della gara stessa in favore della controinteressata.

In particolare, la citata decisione riteneva fondato l'appello di MANUTENCOOP in relazione al ?preliminare ed assorbente motivo con cui, riproponendo il secondo dei motivi a base del ricorso incidentale esperito dalla parte medesima in primo grado, si deduce che MARKAS avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163\2006? (pag. 7 sent.).

Con il ricorso in trattazione la Markas Srl censura il suddetto provvedimento in relazione all'art. 395 c.p.c., n. 4, per diversi errori di fatto, che a suo avviso lo inficierebbero, riproponendo poi, ai fini della successiva fase rescissoria, i motivi di appello incidentale a suo tempo proposti avverso la sentenza di primo grado, nonché quelli nella stessa sede riproposti in sede di memoria, in quanto assorbiti e non esaminati nel giudizio di prime cure.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, la parte privata risultata aggiudicataria della predetta gara e la P.A. appaltante, entrambe ampiamente controdeducendo, anche con successive memorie, tanto ai motivi inerenti alla fase rescindente del giudizio, quanto alle doglianze riproposte ai fini dell'eventuale fase rescissoria.

Non si è invece costituita in giudizio la concorrente Dussmann Service, pure ritualmente intimata.

Con memoria in data 31 ottobre 2011 la ricorrente ha replicato alle memorie avversarie in relazione alle argomentazioni proposte nella fase rescindente.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica...

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