Sentenza nº 1323 da Council of State (Italy), 08 Marzo 2012

Data di Resoluzione08 Marzo 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 00955/2008, resa tra le parti, concernente RICALCOLO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E trattamento di fine rapporto (TFR).

sul ricorso numero di registro generale 3251 del 2009, proposto dal signor Valiani Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Stefanizzo, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Fioravanti in Roma, via Flaminia n. 318;

Ferrovie del Sud Est-Gestione Commissariale Governativa; Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Angelo R. Schiano e Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via del Babuino, 107;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Caputi Jambrenghi per delega dell'avv. Stefanizzo e Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Attraverso l'atto di appello in esame (n. 3251/09, notificato il 27.3.2009), si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 955/2008 in data 1.4.2008 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal signor Valiani Pasquale (attuale appellante, già dipendente delle Ferrovie del Sud Est come agente di movimento, cessato dal servizio in data 1.5.1995) per l'annullamento del silenzio-rifiuto e per l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere ? nella retribuzione annua, da assumere come base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e per l'indennità di buonuscita ? tutti gli emolumenti e le indennità corrisposti ? in modo fisso e continuativo ? durante il rapporto di lavoro, con particolare riguardo all'indennità di contingenza sugli scatti periodici di anzianità, alla contingenza sull'indennità di trasferta e diaria, al compenso per lavoro straordinario e alle diarie in virtù di turni predeterminati in base ad accordi sindacali aziendali, con le conseguenti statuizioni di condanna.

Nella citata sentenza n. 955/2008 si rilevava ? previo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, a seguito di intervenuti atti interruttivi ? la regolamentazione dell'indennità di buonuscita degli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT