Sentenza nº 6543 da Council of State (Italy), 14 Dicembre 2011

Data di Resoluzione14 Dicembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO ? VENEZIA, SEZIONE I, n. 5531/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO LETTURA, CHIUSURA, RIAPERTURA, RIPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI CONTATORI D'UTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10661 del 2010, proposto da Azienda Generale Servizi Municipali di Verona Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Clarich, Daniela Ambrosi e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo 18;

Base S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Codognato e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Confalonieri 5;

Conus S.p.A.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Base S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, per delega di Clarich, e Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Base S.p.A. impugnava dinanzi al T.A.R. per il Veneto, con ricorso del 23 settembre 2010, il provvedimento del 5.5.2010 con cui il Direttore Approvvigionamenti dell'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. (di seguito, AGSM) aveva aggiudicato alla Conus S.p.A. (CONUS) l'appalto per il servizio di lettura, chiusura, riapertura, riprogrammazione e controllo dei contatori d'utenza relativi alla distribuzione di energia elettrica e gas metano nei comuni di Verona e Grezzana, procedura gestita da AGSM per conto di AGSM Distribuzione s.r.l..

La doglianza di fondo della ricorrente riguardava la valutazione delle offerte presentate. Le prestazioni concernenti ?il ripasso sui clienti assenti? e ?l'analisi giornaliera del lavoro svolto?, apprezzate come fattori migliorativi dell'offerta dell'aggiudicataria, non erano state valutate allo stesso modo in favore della ricorrente, che pure adduceva di averle anch'essa offerte ed indicate nella propria offerta tecnica.

Da qui l'illegittimità del superamento da parte della CONUS (con uno scarto, tra l'altro, di appena punti 1,51) dell'offerta della soc. Base, la più conveniente sul piano economico per l'Amministrazione.

Resisteva all'impugnativa l'AGSM, che ne eccepiva la tardività, l'inammissibilità per la sua omessa notifica ad AGSM Distribuzione s.r.l. quale soggetto effettivamente interessato alla procedura (che aveva stipulato in data 16 giugno 2010 il relativo contratto con la CONUS), ed infine la sua infondatezza nel merito.

Il Tribunale con la sentenza in forma semplificata n. 5531 del 2010 in epigrafe accoglieva il ricorso.

Il T.A.R., reputata infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione (?AGSM Verona, infatti, ha bandito la gara (cfr. doc. 1 della ricorrente), approvato la graduatoria e disposto l'aggiudicazione, sicché è legittimata a stare in giudizio?), riteneva parimenti priva di fondamento l'eccezione di tardività dell'impugnativa, ?atteso che la resistente stazione appaltante non ha dimostrato che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza del contenuto del verbale 28.4.2010 (ove, appunto, risultava l'attribuzione del punteggio per ?migliorie? e le relative motivazioni, oggetto dell'impugnazione) in epoca antecedente al 9 luglio 2010?.

Nel merito, il Tribunale giudicava fondato il ricorso osservando quanto segue.

? ? dal verbale della seduta del 28.4.2010 in cui sono state esaminate le offerte tecniche presentate dalle ricorrenti risulta che, relativamente alla voce ?proposte migliorative? (per la quale era previsto al massimo 4 punti), alla controinteressata sono stati attribuiti complessivamente punti 3,75 per aver garantito ?il ripasso sui clienti assenti? e la ?analisi giornaliera del lavoro svolto?, prestazioni, queste, che sono state offerte anche dalla ricorrente ? con l'unica differenza, peraltro di tenue portata, che la controinteressata aveva garantito ?almeno due ripassi? a fronte di uno solo assicurato dalla ricorrente ? inserendole, però, non già tra le migliorie, ma nel contesto dell'offerta tecnica in quanto ritenute confacenti a quest'ultima (cfr. la proposta tecnica presentata da BASE spa, ove a pag. 6, relativamente alle mansioni ed obblighi dei letturisti, si precisa che ?prima di rilasciare la cartolina? si deve ?ripetere il passaggio in orario o giorno diverso?: e laddove a pag. 11, alla voce ?software terminali?, con riguardo alla ?qualità delle foto? ed al ?riscontro delle segnalazioni e dei relativi supporti fotografici?, a pag 13, alla voce ?software gestionale a PC?, con riguardo alle ?letture che generano consumi?, e, infine, a pag. 10, alla voce ?modulo GPS?, con riguardo alle ?analisi a campione sulla corrispondenza delle coordinate geografiche del luogo d'inserimento della lettura con l'indirizzo di ubicazione del misuratore?, si assicurano relativamente all'analisi giornaliera del lavoro i medesimi adempimenti previsti dalla controinteressata come ?migliorie?): ma prestazioni che, diversamente dalla controinteressata, non sono state autonomamente valutate e remunerate, con conseguente violazione della normativa di gara e, in particolare, dei criteri di valutazione delle offerte e del principio di parità di trattamento di cui all'art. 27, I comma del DLgs n. 163/06, espressamente richiamato dalla lettera di invito?.

Sulla scorta di questa motivazione il ricorso della soc. Base veniva quindi accolto, e conseguentemente dichiarato l'obbligo della stazione appaltante di valutare ex novo le offerte tecniche presentate dalla prima e seconda graduata, ?comparandole opportunamente tra di loro tenendo conto della rilevata discriminazione a carico della ricorrente?. Stante la riscontrata necessità dell'Amministrazione di rideterminarsi al riguardo, infine, il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti per una pronunzia di risarcimento del danno.

Avverso la decisione del Giudice locale la AGSM esperiva il presente appello, con il quale riproponeva le proprie eccezioni in rito e difese di merito, censurando la pronuncia del T.A.R. per averle disattese.

Si costituiva in giudizio in resistenza all'appello la soc. Base, che con l'ausilio di più memorie difensive contrastava le argomentazioni dell'AGSM e concludeva per la reiezione del suo gravame, con la conferma dell'impugnata decisione.

La Sezione, nel frattempo, con ordinanza n. 728 del 15-16 febbraio 2011 accoglieva la domanda cautelare avanzata dall'appellante, osservando che il suo gravame appariva ?almeno prima facie fondato con riferimento alla eccepita tardività del ricorso di primo grado, pur meritando la relativa questione di essere approfondita, in sede di merito, anche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT