Sentenza nº 819 da Council of State (Italy), 16 Febbraio 2012

Data di Resoluzione16 Febbraio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 09724/2008, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE G.R.A.

sul ricorso numero di registro generale 10597 del 2009, proposto da:

Fiordaliso Costruzioni Immobiliari Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Riitano, Gianluca Riitano, con domicilio eletto presso Bruno Riitano in Roma, via Romeo Romei 19;

Ministero dell'Interno, Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali e Ambientali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Anas Spa Ente Nazionale Per Le Strade, U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv.Nicola Sabato, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove N.21; Regione Lazio;

Nazzareno Cervelli;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali e Ambientali e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Anas Spa Ente Nazionale Per Le Strade e di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Riitano, Carla Colelli (avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con tre distinti ricorsi proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la società attuale appellante agiva per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di esproprio e di occupazione di urgenza di alcune particelle di terreno di proprietà della società ricorrente interessati dal progetto n.1978 del 4 settembre 2000 per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada del G.R.A. quadrante Nord Ovest lotto 6° dal Km 17+400 al KM 18+400.

Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi ritenendo che: 1) poiché le ditte coinvolte dal procedimento ablativo erano ben 51 e non soltanto due, era legittima per l'alto numero dei destinatari la forma di comunicazione alternativa prevista per i procedimenti di massa; 2) non era necessaria, attesa la su indicata forma di pubblicità, la forma di pubblicità dell'avviso nell'Albo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 d.m. 284 del 1993, seguita dalla pubblicità nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno; 3) quanto alla censura di inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, secondo il primo giudice, doveva ritenersi in realtà esistente la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella approvazione definitiva del progetto, contenuta nella disposizione del Commissario straordinario Anas n.122 dell?8 gennaio 2002, intervenuta dopo la conclusione della Conferenza di servizi, mentre la precedente approvazione di cui alla delibera del Consiglio di...

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