Sentenza nº 381 da Council of State (Italy), 27 Gennaio 2012

Data di Resoluzione27 Gennaio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10757/2006, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2007, proposto dalla S.r.l. Pianeta Scommesse, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Livio Lavitola e Giorgio Roderi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele, 349;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la s.p.a. Snai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gianni, Antonio Lirosi, Filippo Satta e Piero Fattori, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato Satta e l'avvocato dello Stato Bolelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La s.p.a. Snai, società holding del gruppo Snai, operante la gestione della raccolta di scommesse ippiche e sportive in virtù di contratti di service providing conclusi con titolari di concessioni per la raccolta di tali tipologie di giochi, nel 2005 ha attivato un'operazione di acquisizione di 452 rami di azienda inerenti a concessioni per la raccolta di scommesse ippiche o sportive (233 concessioni ippiche e 219 concessioni sportive facenti capo a 286 soggetti esercitanti le concessioni in 253 agenzie di scommesse).

    In particolare con tale operazione la Snai ha sottoposto ai titolari delle concessioni (rilasciate all'esito della gara pubblica, bandita in attuazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 169 del 1998 e del d.m n. 1774 del 1998) uno schema di contratto di opzione, con facoltà di esercizio di tale diritto entro il 28 febbraio 2006 (con il quale tali titolari avrebbero concesso alla Snai il diritto di opzione di acquisto delle concessioni), ed un contratto di gestione (tramite cui la Snai, una volta divenuta titolare della concessione, si impegnava ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle concessioni, del personale, degli immobili e degli altri beni strumentali già utilizzati dal titolare cedente).

  2. La Snai in data 4 novembre 2005 ha presentato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito ?Autorità?) la comunicazione preventiva prevista dall'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante ?Norme per la tutela della concorrenza e del mercato?), in relazione alla possibile qualificazione della operazione quale concentrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della medesima legge.

  3. L'Autorità, con il provvedimento n. 14908 del 23 novembre 2005, ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287 del 1990 ?RITENUTO'che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza?.

    L'Autorità nel provvedimento:

    - ha premesso che l'operazione in questione è stata consentita dal nuovo quadro normativo, recante la possibilità per Snai di acquisire la titolarità di concessioni per la raccolta di commesse anche in numero elevato, a seguito della entrata in vigore dell'art. 14 ter del decreto legge n. 35 del 2005 (aggiunto dalla legge di conversione n. 80 del 2005), che ha abrogato le disposizioni che precludevano alle società per azioni l'acquisto della titolarità di concessioni per la raccolta di scommesse, nonché quelle che limitavano il numero di concessioni rilasciabili a ciascun soggetto, ed ha ammesso la possibilità che l'attività di raccolta e accettazione delle scommesse sia esercitata dal concessionario con mezzi propri ?o di terzi?;

    -...

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