Sentenza nº 206 da Council of State (Italy), 19 Gennaio 2012

Data di Resoluzione19 Gennaio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

per la riforma:

quanto al ricorso n. 4823 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia ? Bari, Sezione I, n. 00688/2011, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4825 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 00687/2011, resa tra le parti,

entrambe concernenti RIDETERMINAZIONE CANONE CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DEI BENI E SERVIZI PORTUALI PER GLI ANNI 2005 ? 2008 CON RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2011, proposto da

Autorità portuale di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza Barberini, 12;

Bari Porto Mediterraneo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo lo stesso in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Bari Porto Mediterraneo s.r.l.;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Mezzina, Patroni Griffi, Caputi Jambrenghi e Lofoco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2011, proposto dall'Autorità Portuale di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Barberini,12;

Bari Porto Mediterraneo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale G. Mazzini, 6;

FATTO e DIRITTO

Con due successivi atti di appello (nn. 4823/11 e 4825/11, entrambi notificati il 27 maggio 2011) l'Autorità Portuale di Bari contesta altrettante sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Bari, sez. I (nn. 688/11 e 687/11, depositate il 9 maggio 2011), con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dalla società Bari Porto Mediterraneo s.r.l. ? rispettivamente ? avverso la rideterminazione del canone contrattuale per la gestione dei beni e dei servizi portuali del 2009, delle tariffe approvate con delibera della citata Autorità n. 64/2007, della rideterminazione della parte fissa del canone per il periodo 1 gennaio 2005 ? 31 dicembre 2008, con provvedimento n. 4466/2010 del Presidente dell'Autorità Portuale e delle delibere presidenziali nn. 80/2004 e 64/2007 (ricorso di I° n. 212/10, oggetto della sentenza 688/11), nonché di nuovo avverso il predetto provvedimento 4466/2010 e dell'ulteriore provvedimento dell'Autorità portuale n. 5665 in data 8 luglio 2010, avente ad oggetto richiesta di pagamento della somma di ?. 219.821,23, a titolo di conguaglio del canone dovuto per il periodo 1 gennaio ? 18 febbraio 2009 (ricorso di primo grado n. 1085/2010, oggetto della sentenza 687/2011).

Tutti i provvedimenti sopra richiamati sono riferiti ad una medesima vicenda, connessa all'annullamento in via di autotutela delle delibere n. 5/2004 e 6/2004, aventi ad oggetto l'affidamento diretto ventennale della gestione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri, nel porto di Bari, alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (società mista, con il 30% del capitale posseduto dall'Autorità portuale).La ragione dell'annullamento era individuata nella scelta senza gara del socio privato, individuato solo a seguito di un avviso...

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