Sentenza nº 1023 da Council of State (Italy), 23 Febbraio 2012

Data di Resoluzione23 Febbraio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giancarlo Coraggio, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00266/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DELLA RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER LA CONSEGUITA ABILITAZIONE PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 E A050

sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2011, proposto da:

Teresa Pugliese, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Carrozzo e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso l'avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45;

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Carrozzo e l'avvocato dello Stato Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. L'odierna appellante, insegnante elementare di ruolo e in possesso della laurea in Scienze dell'educazione, formulava domanda di partecipazione al corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, indetto ai sensi del DM 18 novembre 2005, n. 85, sia per le classi di concorso A043/A050 che per le classi A036/A037.

  2. L'Ufficio scolastico provinciale di Taranto la escludeva in quanto ?in servizio con contratto a tempo indeterminato e, quindi, in situazione di incompatibilità con quanto indicato dall'art. 2, comma 3, del D.M. 85/95?. In seguito ne disponeva l'ammissione con riserva, per effetto della proposizione di un ricorso giurisdizionale al T.a.r. per il Lazio avverso l'esclusione.

    La ricorrente poteva quindi partecipare al corso e, superati gli esami finali, conseguire l'inclusione con riserva nell'elenco dei docenti abilitati.

  3. Invocando l'applicazione in suo favore dell'...

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