Sentenza nº 1023 da Council of State (Italy), 23 Febbraio 2012
Data di Resoluzione | 23 Febbraio 2012 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Giancarlo Coraggio, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00266/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DELLA RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER LA CONSEGUITA ABILITAZIONE PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 E A050
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2011, proposto da:
Teresa Pugliese, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Carrozzo e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso l'avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45;
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Carrozzo e l'avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
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L'odierna appellante, insegnante elementare di ruolo e in possesso della laurea in Scienze dell'educazione, formulava domanda di partecipazione al corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, indetto ai sensi del DM 18 novembre 2005, n. 85, sia per le classi di concorso A043/A050 che per le classi A036/A037.
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L'Ufficio scolastico provinciale di Taranto la escludeva in quanto ?in servizio con contratto a tempo indeterminato e, quindi, in situazione di incompatibilità con quanto indicato dall'art. 2, comma 3, del D.M. 85/95?. In seguito ne disponeva l'ammissione con riserva, per effetto della proposizione di un ricorso giurisdizionale al T.a.r. per il Lazio avverso l'esclusione.
La ricorrente poteva quindi partecipare al corso e, superati gli esami finali, conseguire l'inclusione con riserva nell'elenco dei docenti abilitati.
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Invocando l'applicazione in suo favore dell'...
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