Sentenza nº 812 da Council of State (Italy), 16 Febbraio 2012

Data di Resoluzione16 Febbraio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01966/2010, resa tra le parti, concernente APPLICAZIONE ACCISA AGEVOLATA AL BIODIESEL - RIS. DANNI.

sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2010, proposto da:

Mythen S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Pace, Ottavio Grandinetti, Lorenzo Federico Pace, con domicilio eletto presso Studio Legale Pace-Ass.Prof.Le in Roma, piazza delle Muse, 8;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Agenzia delle Dogane, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Alchemia Italia S.r.l., Caffaro Biofuel S.r.l., Cereal Docks S.p.A., Comlube S.r.l., Dp Lubrificanti S.r.l., F.A.R. Fabbrica Adesivi Resine S.p.A., Fox Petroli S.p.A., G.D.R. Biocarburanti S.r.l., Ital Bi Oil S.r.l., Ital Green Oil S.r.l., Novaol S.r.l., Oil.B S.r.l., Polioli - Divisione della F.A.R. Fabbrica Adesivi Resine S.p.A., Redoil Italia S.p.A., Agroinvest S.A. - Athinon Public Prosecutor Office, Agroinvest S.A. - Peiraios Public Prosecutor Office, B.F. Oils Limited - The Senior Master Of Supreme Court Royal Courts Of Justice, Biodiesel Bokel Gmbh - Am Tsgericht Gifhorn, Biodiesel Karnten Gmbh - Bezirksgericht Villa Ch, Bionor Transformacion S.A. - Secretario Judicial del Juzgado Decano, Greenenergy International Ltd - The Senior Master Of Supreme Court Royal Courts Of Justice, Natural Energy West Gmbh - Amtsgericht Neuss, Novaol Austria Gmbh - Bezirksgericht Eisenstadt, Pinus Tki D.D. - Okrozno Sodisce U Mariboru, Rheinische Bio Ester Gmbh & Co. Kg - Amtsgericht Neuss, Biodiesel Vienna Gmbh - Bezirsgericht Donaustadt Dr. Adolf Scharf, Diester Industrie Sas - Bobin Jean Michel Hussier De Justice, Munzer Bioindustrie Gmbh - Bezirsgericht Donaustadt Dr. Adolf Scharf;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Agenzia delle Dogane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Pace, Cristina Gerardis e Giuseppe Albenzio (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con l'appello in esame, la società Mythen impugna la sentenza 11 febbraio 2010 n. 1966, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, ha dichiarato irricevibili, previa riunione, quattro ricorsi, con i quali essa aveva impugnato, richiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti:

    - (ric. n. 2291/2006), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003 n. 256, nonché l'atto di esso applicativo dell'Agenzia delle Dogane 2 gennaio 2006 n. 9041;

    - (ric. n. 1072/2007), il provvedimento 24 novembre 2006 n. 7824/ACVCT. con il quale l'Agenzia delle Dogane ha assegnato 20.000 tonnellate di biodiesel (già suddiviso per la sola porzione di 180.000 tonnellate), nonché il D.M. 25 luglio 2003 n. 256, recante il ?regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel?;

    - (ric. n. 5364/2007), l'art. 4, co. 2, D.M. 25 luglio 2003 n. 256 e, per illegittimità derivata, il provvedimento 20 marzo 2007 n. 1299/ACVCT, con il quale l'Agenzia delle Dogane ha ad essa assegnato 7.032 tonnellate di biodiesel, sul contingente di 180.000 tonnellate previsto a titolo di acconto, per l'anno 2007, dall'art. 22-bis, co. 2, d. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (come mod. dall'art. 1, co. 371, l. n. 296/2006; nonché (I ric. per motivi aggiunti), per illegittimità derivata, il provv. 30 agosto 2007 n. 3785.07, dell'Agenzia delle dogane, avente ad oggetto l'assegnazione di ulteriori 2.345,910 tonnellate di biodiesel sull'incremento di contingente per l'anno 2007, pari a 44.480 tonnellate; nonché (II ric. per motivi agg.): per illegittimità derivata, il provvedimento 13 settembre 2007 n. 3931.07, avente ad oggetto l'assegnazione definitiva delle 180.000 tonnellate di prodotto, per l'anno 2007;

    - (ric. n. 10885/2008): dell'art. 4, co. 2, D.M. 25 luglio 2003 n. 256, e, per illegittimità derivata, i provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane 15 settembre 2008 n. 19475 e 19 settembre 2008 n. 22475, aventi ad oggetto l'assegnazione alla soc. Mythen di 7.223,698 tonnellate di biodiesel sul contingente di 180.000 tonnellate, per l'anno 2008; nonché (ric. per motivi agg.), il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane 5 dicembre 2008 n. 61548, di assegnazione definitiva alla Mythen di 7.371,443 tonnellate di biodiesel quale assegnazione definitiva per l'anno 2008.

    La presente controversia ? che, come si è esposto, ha dato luogo in I grado a ben quattro ricorsi instaurativi di altrettanti giudizi, nonché ad ulteriori tre ricorsi per motivi aggiunti (nell'ambito del secondo e del terzo giudizio instaurato), concerne, in sostanza, la legittimità del Decreto Ministeriale 25 luglio 2003 n. 256, con il quale il Governo ? in attuazione dell'art. 21, co. 6, d. lgs. n. 504/1995, (come mod. dalla l. n. 388/2000), che prevedeva (all'epoca dell'emanazione del regolamento) una esenzione da accisa nei limiti di 300.000 tonnellate di biodiesel, nell'ambito di un programma triennale - ha determinato i criteri di assegnazione di tale esenzione sul biodiesel, in favore dei singoli operatori.

    L'impugnato regolamento è stato ritenuto applicabile, fino ad emanazione di nuove disposizioni attuative, dapprima dall'art. 1, co. 521, l. n. 311/2004 (di modifica del citato art. 2, co. 6 d. lgs. n. 504/1995), il quale ha ridotto il contingente di biodiesel esentato nei limiti di 200.000 tonnellate annue, nell'ambito di un programma di sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2010, e poi dall'art. 1, co. 421, l. n. 266/2005 e dall'art. 1, co. 371, l. n. 296/2006.

    Oggetto della controversia, oltre il già citato regolamento n. 256/2003, sono i provvedimenti sopra indicati che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, hanno concretamente ripartito il quantitativo di biodiesel in esenzione da accisa ed assegnato alla Mythen una quota di tale quantitativo.

    La sentenza appellata ? dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in luogo della (da controparte) asserita giurisdizione del giudice tributario - afferma:

    - il ?filo conduttore unico che sorregge i distinti gravami? è rappresentato dalla dedotta ?fondamentale illegittimità del decreto interministeriale n. 256 del 2003, che avrebbe inficiato tutti gli atti normativi e provvedimentali che hanno caratterizzato le vicende dei programmi pluriennali per l'esenzione di quote di biodiesel dall'accisa?;

    - in sostanza ?le doglianze dedotte dalla società ricorrente sono indirizzate esclusivamente ad evidenziare la illegittimità costituzionale del regolamento? (e la illegittimità derivata dei provvedimenti emanati dall'Agenzia), di modo che, non essendo proposte puntuali censure nei confronti di tali atti, la società ?ha finito con il gravare recta via il decreto ministeriale di natura regolamentare?;

    - il principio desumibile dall'art. 100 c.p.c., in base al quale ?non emerge un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, quando ancora non si è verificata una lesione, diretta e attuale, della situazione soggettiva protetta . . . trova peculiare applicazione per gli atti amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili, solo ove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell'interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell'atto consequenziale, quando sia quest'ultimo a venire impugnato ? insieme all'atto presupposto ? in quanto concretamente lesivo?;

    - in concreto, ciò comporta che ?qualora si voglia ritenere impugnabile un regolamento, questo deve contenere disposizioni immediatamente pregiudizievoli per il ricorrente, affinché quest'ultimo possa vedere consolidato l'interesse a ricorrere?; allo stesso modo, occorre procedere ad impugnazione immediata del regolamento, qualora si impugni ?mediatamente? il provvedimento di esso applicativo, ma si deducano nei confronti di quest'ultimo ?aspetti puramente formali mentre le censure sostanziali sono dedotte nei confronti delle disposizioni regolamentari, di talché si evidenzi la immediata capacità pregiudizievole recante dalle disposizioni regolamentari?;

    - in definitiva, secondo la sentenza appellata, ?in entrambi i casi il regolamento deve essere necessariamente impugnato entro il consueto termine decadenziale di impugnazione decorrente dalla piena conoscenza del regolamento stesso?.

    In conclusione, avendo ritenuto che la società ricorrente fosse già a conoscenza del regolamento fin da epoca ben anteriore alla concreta proposizione del primo ricorso (v. pagg. 30 - 32 sent.), il TAR ha dichiarato il primo ricorso e - sulla base degli identici presupposti (ed a maggior ragione) - i successivi irricevibili per tardività.

    Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

    1. erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso n. 2291/06 per non avere impugnato l'atto applicativo del d.m. n. 256 del 2003, per asserita tardività di tale impugnazione e conseguente tardività di tutte le successive impugnazioni (ric. nn. 1072/07, 5364/07 e 10885/08) e relativi motivi aggiunti; ciò in quanto:

      - l'interesse della Mythen ad...

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