Ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dall'Unione Regionale Sanita' Privata - U.R.S.A.P. ed altri contro Ministero della salute ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'a...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 1664 e n. 6998 del 2007 proposti dalla Unione Regionale Sanita' Privata - URSAP, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, unitamente a Laboratorio Analisi Cliniche De Santis Monaldi S.r.l., in persona dell'amministatore unico (per il ricorso 1664/2007) ed unitamente a Unione Regionale Sanita' Privata - URSAP, Unione di categoria di Federlazio (Associazione piccole e medie imprese del Lazio), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, nonche' da Analisi Cliniche Portuense S.r.l., Cinthianum Labac s.r.l., Biolab S.r.l., Laboratorio Facastoro S.r.l., T. De Sanctis Monaldi S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche "Igea" s.n.c., SA.FI.M., Ricerche Cliniche Clodio s.n.c., Laboratorio analisi cliniche Giordani, analisi cliniche OBios S.r.l., Centro diagnostico Fleming S.r.l., Polilab S.r.l., Sermolab S.r.l., Bioroma S.r.l., Centro medico di patologia clinica Redi S.r.l., Laboratorio analisi cliniche S. Anastasia Gigilioli, Studio medico specialistico Colombo S.r.l., analitica Asklepeion S.r.l., laboratorio analisi cliniche S. Anastasia S.r.l., Caffaro S.r.l., Marilab S.r.l. studio medico Somalia Salus, Laboratorio Salus S.r.l., Gilar S.r.l., Laboratorio Iris S.r.l., Biomedical s.r.l., laboratorio analisi cliniche delle Valli s.r.l., Laboratorio analisi cliniche iperiore S.r.l., Casa di cura Nuova Villa Claudia S.r.l., Laboratorio Tor Bella Monaca S.r.l. (per il ricorso n. 6998/2007), rappresentati e difesi in entrambi i giudizi dagli avvocati Angelo Clarizia e Stefano Tarullo, domiciliati in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del primo;

Contro il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa dell'Avvocatura regionale, presso la quale e' domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 (per il ricorso n. 6998/2007); e nei confronti della regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio (per il ricorso n 1664/2007); per l'annullamento:

quanto al ricorso n 1664/2007:

del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, adottato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, relativo a "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie";

di ogni atto connesso;

quanto al ricorso n. 6998/2007:

1) della delibera della Giunta regionale Lazio n. 436 del 19 giugno 2007 di approvazione del sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni assistenziali specialistiche ambulatoriali erogate da soggetti pubblici, equiparati e privati accreditati, cosi' come descritto nell'allegato n. 3;

2) del suddetto allegato n. 3 "Sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni dell'attivita' specialistica ambulatoriale per l'anno 2007", criteri utilizzati per il budget 2007);

3) del Piano di rientro approvato con delibera di G.R. n. 93 del 12 febbraio 2007, atto presupposto;

4) della delibera della G.R. 6 marzo 2007 n. 149 di approvazione dell'accordo sul Piano con il Ministero della salute;

5) di ogni altro atto connesso, in parte qua;

Visti ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007, con designazione del cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

I) Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 1664/07) notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 23 successivo, l'Unione regionale sanita' privata URSAP, unitamente ad un laboratorio di analisi, ha impugnato il decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2006, n. 289, recante "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie" contestando in particolare l'art. 3 che richiama il d.m. sanita' 22 luglio 1996 per individuare il limite massimo tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, consentendo tariffe maggiori con relativo onere a carico delle regioni che intendano deliberarle.

Ricostruito il quadro normativo, a livello nazionale e regionali, i ricorrenti avanzano i seguenti profili di censura:

1) violazione dell'art. 8-sexies, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004 n. 311; dell'art. 41 Cost; del "Patto per la salute" del 28 settembre 2006; eccesso di potere per carenza dei presupposti, errore e travisamento di fatti, illogicita', contraddittorieta', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza istruttoria e di motivazione: il d.m. del 1996 (c.d. decreto Bindi) risulta annullato dal Consiglio di Stato con decisione della sez. IV 29 marzo 2001 n. 1839 passata in giudicato che ha, tra l'altro censurato la mancata valutazione dei costi nella determinazione delle tariffe e l'assoluta carenza istruttoria, correlazione resa obbligatoria per legge dall'art 8-sexies, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 introdotto dall'art 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n 229, ed ora anche dall'art. 1, comma 170 della finanziaria 2005 (legge n. 311/2004); la remunerazione a tariffa interessa di fatto solo le strutture private; i decreti ministeriali correttivi del d.m. 22 luglio 1996 risultano irrilevanti ai fini della presente vertenza, per la specificita' e parzialita' degli interventi; la Conferenza permanente Stato--regioni aveva espresso parere contrario al d.m. qui impugnato, il quale nulla dice a tale proposito per superare nel merito i rilievi effettuati dal suddetto organo.

Si sono costituite le amministrazioni statali intimate, depositando un rapporto del Ministero della salute, nel quale si sostiene che il decreto impugnato e' atto di prima attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 311/2004, la quale prevede espressamente che gli importi tariffari fissati dalle singole regioni, superiori a quelli massimi stabiliti dal Ministero della salute, sono a carico delle regioni stesse che determina i rapporti economici tra Stato e regioni e si inserisce nell'ambito delle...

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