Ordinanza dell'8 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento civile promosso da CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. contro A.S.L. Puglia 1 Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalita' di rimborso dei costi relativi all'applicazione di endoprotesi - Azione civile proposta da societa' erogatrice di prestazioni di cura p...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 8661/07 R.G. tra la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. e la A.S.L. Puglia 1, alias A.S.L. BA.

P r e m e s s o

Con atto notificato il 19 luglio 2007 la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. ha convenuto in giudizio la A.S.L. Puglia 1, alias A.S.L. BA. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di e 2.933.264,09 oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria come da allegate fatture relative a prestazioni di cura erogate, in regime di accreditamento, nell'ambito territoriale della ex ASL BA/4 nell'anno 2001 e nei mesi da gennaio a maggio 2002.

Ha esposto l'attrice a fondamento della domanda che:

in data 8 marzo 1995 il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione n. 995 (all. 2 della produzione attrice) approvava "dal 1 gennaio 1995 le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera", sulla base della delibera di Giunta regionale n. 728 del 6 marzo 1995; fra le altre previsioni il Consiglio deliberava "che l'eventuale applicazione di protesi comporta un abbattimento del relativo D.R.G. del 30% e il costo della protesi viene rimborsato con una riduzione pari almeno al 35% del prezzo di listino al 31 dicembre 1994 e con presentazione di relativa fattura quietanzata";

in data 29 settembre 1998 il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione n. 346 ad integrazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 995/1995 (oltre che di quella n. 16/1995), sulla base della delibera di Giunta regionale n. 6984 del 16 settembre 1997 ("modalita' fatturazione endoprotesi") deliberava "di autorizzare le aziende, gli Enti, le strutture di cui agli articoli 26, 44 lett. a), 41 e 42 (IRCCS) privati e pubblici della legge n. 833/1978 a fatturare, in caso di applicazione di protesi, con una delle seguenti modalita': a) con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) comprensivo del costo della protesi; b) con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso del costo della protesi ridotto del 25% del prezzo di listino dell'anno precedente" Siffatta autorizzazione riguardava anche la societa' odierna attrice, la quale impiantava numerose endoprotesi per le quali veniva rimborsata dalla A.S.L. BA/4 in base ai criteri indicati nella predetta delibera del Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998.

con determinazione dirigenziale n. 171 del 22 marzo 2001, il dirigente responsabile di settore stabiliva che, "in caso di applicazione di protesi, gli enti e le strutture interessate che optano per la seconda modalita' di rimborso tra quelle indicate in premessa devono fatturare con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso del costo sostenuto per l'acquisto delle protesi con riduzione del 25% del costo medesimo risultante dalla fattura"; in tal modo il dirigente, pur affermando di dovere precisare l'interpretazione autentica della delibera di Consiglio regionale n. 346 del 1998, in realta' ne modificava il contenuto e la portata e del tutto illegittimamente determinava nuove modalita' di pagamento (il riferimento non era piu' al listino dell'anno precedente, ma alla fattura);

la predetta delibera dirigenziale, unitamente alla nota prot. n. 345/01 della A.S.L. BA/4 Ossia la nota con la quale la A.S.L. BA/4, aveva inviato la C.B.H. S.p.A. a contabilizzare le prestazioni erogate secondo quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 171 del 2001 (all. 6 della produzione attrice). ed ogni altro atto connesso...

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