Ordinanza del 12 dicembre 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale d'appello, sull'appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia contro Centrone Giovanni Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' amministrativa - Appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private -...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza ex articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005 presentata da Centrone Giovanni per la definizione dell'appello incidentale dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 207/2006 della sezione giurisdizionale per la Regione Puglia depositata in data 1° marzo 2006.

Visto l'atto di appello incidentale, iscritto al n. 26323 del registro di segreteria, nonche' l'istanza di definizione.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2007, con l'assistenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il consigliere relatore Luigi Di Murro, l'avv. Francesco Muscatello per delega dell'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per l'appellante incidentale nonche' il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale Cinthia Pinotti.

P r e m e s s o

Con sentenza n. 207/2006 del 1° marzo 2006, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando in un giudizio di responsabilita' amministrativa intentato dal procuratore regionale nei confronti di Centrone Giovanni, Orofino Domenico Antonio, La Gala Giuseppe Carmelo e Capurso Francesco, tutti funzionari del Comune di Acquaviva delle Fonti (Bari):

ha rigettato la domanda attrice in riferimento ad una prima posta di danno, assolvendo i convenuti Centrone Giovanni ed Orofino Domenico Antonio dagli addebiti relativi;

ha rigettato la domanda proposta con riferimento ad una seconda posta di danno, assolvendo i convenuti Centrone Giovanni, La Gala Giuseppe Carmelo e Capurso Francesco, dagli addebiti relativi;

ha parzialmente accolto la domanda attrice, con riferimento ad una terza posta di danno, condannando i convenuti Centrone Giovanni e Capurso Francesco al pagamento, in favore dell'erario comunale, dell'importo, rispettivamente, di euro 75.514,00 il Centrone, e di euro 15.387,00 il Capurso, oltre interessi e spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza hanno prodotto:

appello principale il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con atto iscritto al n. 25875 del registro di segreteria;

appello incidentale gli appellati Capurso Francesco, Centrone Giovanni e Orofino Domenico Antonio, con atti iscritti, rispettivamente, al n. 26306, al n. 26323 ed al n. 26574 del registro di segreteria.

Con istanza presentata in data 26 aprile 2007, l'appellato ed appellante incidentale Centrone Giovanni ha chiesto di poter definire il giudizio, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con il pagamento di una somma non superiore al 10% del danno quantificato nella sentenza appellata.

Con parere depositato in data 14 maggio 2007, il procuratore generale ha eccepito l'inammissibilita' dell'istanza di definizione per essere stata la sentenza di primo grado impugnata anche dalla parte pubblica e, in via subordinata, ha chiesto che, ai fini della definizione, sia posto a carico dell'appellante il 30% delle somme di cui alla sentenza appellata, oltre le spese di giudizio di entrambi i gradi.

All'udienza camerale del 16 maggio 2007, il giudizio sull'istanza di definizione e' stato sospeso, con ordinanza a verbale, in attesa della sentenza delle sezioni riunite della Corte dei conti sulla questione di massima ad esse deferita circa l'ammissibilita' o meno delle istanze di definizione ex art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di compresenza di appelli della parte pubblica e della parte privata.

In data 25 giugno 2007, e' stata pubblicata la sentenza n. 3/QM/2007, con cui le sezioni riunite della Corte dei conti si sono espresse nel senso che la questione di massima come sopra ad esse deferita: "trova soluzione riconoscendo che l'esame della definizione agevolata del giudizio d'appello richiesta dalla parte privata appellante in presenza di un contrapposto appello della parte pubblica non puo' essere preclusa dalla proposizione dell'appello della parte pubblica ma tale esame non possa a sua volta...

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