Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva del pubblico ministero di circostanze aggravanti gia' desumibili dagli atti delle indagini preliminari, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 giugno 2007 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di L. E., iscritta al n. 713 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che - nel caso di contestazione suppletiva di circostanze aggravanti, e in particolare della recidiva, effettuata dal pubblico ministero in base alle risultanze delle indagini preliminari, e non di nuovi elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale - l'imputato venga rimesso in termini ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena;

che il rimettente - investito del processo nei confronti di una persona imputata dei reati di cui agli artt. 640 e 648 del codice penale - riferisce che, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove richieste dalle parti, e prima che avesse inizio l'istruttoria, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato, rimasto contumace, la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata;

che - disposta la notifica al contumace del verbale recante la contestazione suppletiva - alla successiva udienza il difensore dell'imputato aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 111 Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva da parte del pubblico ministero, l'imputato sia rimesso in termini per chiedere la definizione del processo con il rito abbreviato;

che, ad avviso del rimettente, la...

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