Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Rimessione del processo - Riproposizione di richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata - Previsione della non sospensione del processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e dell...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 novembre 2003 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di P.F., iscritta al n. 533 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), "nella parte in cui prevede che il giudice non dispone la sospensione del processo in caso di riproposizione di richiesta di rimessione gia' dichiarata inammissibile o rigettata" dalla Corte di cassazione, "solo se la richiesta non e' fondata su elementi nuovi";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva presentato, oltre a due istanze di ricusazione, quattro richieste di rimessione, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.;

che la penultima di tali richieste era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, con ordinanza comunicata al giudice procedente l'11 novembre 2003;

che lo stesso giorno l'imputato aveva depositato un'ulteriore richiesta di rimessione fondata su motivi, "almeno formalmente, diversi dai precedenti": il che - ad avviso del rimettente - comporterebbe, in base alla norma denunciata, che il processo debba essere sospeso prima della discussione e che non possano essere pronunciati ne' il decreto che dispone il giudizio, ne' la sentenza di non luogo a procedere;

che il giudice a quo dubita, tuttavia, della compatibilita' della norma impugnata con i...

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