Ordinanza del 22 ottobre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Brumgnach Laura contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monza 1 Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato - Ricorso proposto, in pendenza...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso per ottemperanza R.G.R n. 17/06, depositato l'11 gennaio 2006, ricevuta S - 1094/2006, relativo alla sentenza n. 170/17/2005, contro Agenzia Entrate - Ufficio Monza 1, proposto dalla ricorrente Brumgnach Laura, viale Sicilia n. 2 - 20052 Monza (MI), difesa da Bagnato avv. Antonello, via San Barnaba n. 47 - 20122 Milano.

P r e m e s s o

Col ricorso in esame, la signora Brumgnach Laura esponeva che la Commissione tributaria provinciale di Milano in data 14 giugno 2005 aveva condannato Agenzia delle Entrate - Ufficio Monza 1 al pagamento di Euro 669,84 oltre interessi a titolo di rimborso IRAP per l'anno 1998; che in data 24 novembre 2005 la ricorrente aveva messo in mora l'Agenzia, che l'Agenzia non aveva effettuato alcun pagamento, cio' premesso, sollevava questione di costituzionalita' sulle norme regolanti il giudizio di ottemperanza, consapevole del fatto di non potersi avvalere della detta procedura non essendo la sentenza passata in giudicato. In particolare, deduceva la illegittimita' costituzionale dell'art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per violazione degli articoli 2, 3, 23, 24, 53, 97, 111 della Carta costituzionale.

Rilevava al proposito la ricorrente:

1) che esisteva disparita' di trattamento tra il privato e l'amministrazione, in quanto la seconda puo' pretendere immediatamente il pagamento in forza di sentenza a se favorevole, mentre il privato deve conseguire il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere l'esecuzione o l'ottemperanza;

2) che tale disparita' di trattamento e' contraria ai criteri di ragionevolezza e tempestivita' della tutela patrimoniale del cittadino contribuente, ove la sentenza sia a questi favorevole;

3) che il criterio della prevalenza dell'interesse collettivo alla riscossione fiscale non puo' permanere ove la riscossione sia gia' avvenuta e sia in discussione la legittimita' della medesima, come e' avvenuto nel caso di specie.

4) che l'interesse individuale alla reintegrazione patrimoniale in caso di ingiusta riscossione dell'imposta merita una tutela paritaria con l'amministrazione;

5) che la restituzione dell'imposta illegittimamente riscossa costituisce un atto dovuto in capo alla amministrazione;

6) che la impossibilita' di ottenere il pagamento cui si ha diritto in forza di sentenza procrastina la durata della lite senza alcuna ragione.

Si costituiva l'ufficio il quale contestava le avverse...

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