Ordinanza dell'8 giugno 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Carotenuto Mario contro Regione Lazio Imposte e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta in coerenza co...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1116/2007, depositato il 18 gennaio 2007, avverso acc. irr. Sanz. n. 306029911843 - Tasse Auto 2003, contro Regione Lazio, proposto dal ricorrente Carotenuto Mario, via del Boschetto n. 54 - 00049 Velletri (Roma).

F a t t o e d i r i t t o

Con ricorso notificato il 12 dicembre 2006, Mario Carotenuto residente in Velletri, via del Boschetto n. 54, C.F. CRTMRA49M24L245G, citava in giudizio la Regione Lazio per vedere annullato l'avviso di accertamento con il quale gli veniva contestato l'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2003 e relativa al veicolo tg. RM 30519V.

Sollevava, preliminarmente, il ricorrente eccezione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997 che ha modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. in relazione agli artt. 3 e 53, in particolare con riferimento al secondo comma di quest'ultimo, 42, comma 3, nella parte in cui e' prevista la gradualita' in diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco dei trenta anni.

Non si costituiva in giudizio l'Ufficio benche' regolarmente citato.

La Commissione ritenuto pregiudiziale pronunciarsi sulla richiesta di dichiarazione di incostituzionalita' premette.

E' necessario, al fine di chiarire la doglianza, premettere un breve escursus delle normative che hanno regolato nel tempo e regolano tutt'ora il pagamento dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli e i motivi che hanno giustificato la loro trasformazione nel tempo.

Fino all'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito il legge n. 53 del 28 febbraio 1983 l'imposta sugli autoveicoli era una tassa di circolazione.

Il suo pagamento, infatti, aveva uno scopo ben preciso: quello di contribuire alle spese di mantenimento delle opere pubbliche viarie in ragione della grandezza e, di conseguenza del maggior consumo che i veicoli piu' grandi e piu' potenti causavano alla rete viaria pubblica. Quindi tale imposta aveva, secondo il legislatore, un preciso scopo risarcitorio. Tale inquadramento giuridico portava a due conseguenze importanti necessarie a giustificare la natura dell'imposta di circolazione.

La prima conseguenza era che l'ammontare dell'imposta era calcolata in base ai Cavalli Fiscali che non corrispondono tecnicamente in modo assoluto agli attuali KW e, tantomeno, agli allora gia' esistenti Cavalli Vapore (o agli attuali KW parimenti esprimenti ambedue la potenza del motore) ma dall'insieme di parametri determinati dalla potenza del motore, dalla sua cilindrata e della grandezza fisica del veicolo (vedi tabella allegata alla legge n. 463/1955, necessari a determinare la capacita' di maggiore o minore usurabilita' delle vie pubbliche e, di conseguenza, calibrarne l'ammontare.

La seconda conseguenza era costituita dalla circostanza che tale imposta doveva essere pagata solo in caso di utilizzo effettivo del mezzo. Infatti, se per motivi vari il proprietario non utilizzava il mezzo per un periodo di tempo era esentato dal pagare l'imposta per tale periodo.

Infine non e' da trascurare anche il fatto che la ricevuta del pagamento doveva essere affissa sul parabrezza dell'auto e cio' a riprova che esso costituiva un elemento indispensabile, al pari della carta di circolazione o di proprieta', che doveva accompagnare il veicolo affinche' esso fosse autorizzato a marciare.

Quindi, nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore della legge n. 53/1983, non vi e' ombra di dubbio che la natura dell'imposta era quella di un'imposta risarcitoria con tutte le conseguenze collegate a tale sua natura e che si sono sopra riportate.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 53 del 28 febbraio 1983 la natura della stessa imposta cambia radicalmente.

Probabilmente tale modifica e' stata causata da motivi di natura economico-finanziario del Paese e diretta ad ottenere un'entrata fissa e non eventuale.

Ma per il caso in esame, non e' necessario indagare i motivi che hanno spinto il Legislatore a modificare la natura giuridica della tassa attualmente...

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