Ordinanza del 29 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione Lecce sul ricorso proposto da Gianfreda Aurelio contro Ministero dell'interno ed altri Elezioni - Consigliere comunale - Decadenza dall'ufficio per mancata rimozione della causa di incompatibilita' derivante dalla pendenza di lite innanzi al giud...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del 27 giugno 2007;

Visto il ricorso n. 806/2007 proposto da Gianfreda Aurelio, rappresentato e difeso da Quinto Pietro, con domicilio eletto in Lecce, via Garibaldi, 43, presso Quinto Pietro;

Contro Ministero dell'interno - Roma, Comune di Poggiardo, rappresentato e difeso da Carluccio Salvatore, Circolone Giovanni, Elia Cosimo, con domicilio eletto in Lecce, viale Leopardi,15 presso Palma Antonio e nei confronti di Bolognino Alfio, non costituito; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 18 del 22 maggio 2007 con la quale il Consiglio comunale della Citta' di Poggiardo ha ritenuto, in via definitiva, sussistenti in capo al ricorrente le condizioni di incompatibilita' per lite pendente ai sensi dell'art. 63 del T.U.E.L. e lo ha invitato a rimuoverle nel termine di gg. 10 dalla notifica con l'avviso che in difetto provvedera' a dichiararlo decaduto; nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e specificatamente della delibera del Consiglio comunale di Poggiardo n. 13 del 24 aprile 2007; nonche', per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale a firma del Presidente del C.C. datato 7 giugno 2007; nonche', per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle deliberazioni nn. 25 e 26 dell'11 giugno 2007 con le quali il Consiglio comunale della Citta' di Poggiardo ha, rispettivamente, dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale e proceduto alla surroga con il sig. Bolognino Alfio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati l'8, 12 e 13 giugno 2007;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo;

Udito il relatore ref. Massimiliano Balloriani e uditi altresi' per le parti l'avv. Quinto, l'avv. Carluccio e l'avv. Circolone, per se' e in sostituzione dell'avv. Elia.

F a t t o e d i r i t t o

Il ricorrente e' consigliere del Comune di Poggiardo.

Con sentenza dei Tribunale di Lecce, n. 711 del 2004, divenuta definitiva il 1° marzo 2005, e' stato assolto dalla imputazione per i reati di cui agli articoli 319, 319-bis e 321 del codice penale, per non aver commesso il fatto.

A seguito dell'assoluzione in sede penale, con citazione del 15 febbraio 2007, Gianfreda Aurelio, dopo aver ricevuto il diniego del Comune di Poggiardo in ordine al rimborso delle spese legali sostenute in quella sede processuale, lo ha convenuto dinnanzi al giudice civile per ottenere un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di tali spese.

Il Comune di Poggiardo con deliberazione del c.c. n. 13 del 24 aprile 2007 ha quindi contestato al ricorrente il verificarsi delle condizioni di incompatibilita' per lite pendente, ai sensi degli articoli 63 e 68, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, assegnandogli il termine di dieci giorni per produrre osservazioni, secondo il procedimento delineato dall'art. 69 del medesimo d.lgs.

Con successiva delibera n. 18 del 22 maggio 2007, il c.c. di Poggiardo ha rinvenuto in via definitiva, nella situazione del consigliere comunale Gianfreda Aurelio, la condizione di incompatibilita' per lite pendente ed lo ha pertanto invitato ad eliminarla entro dieci giorni, pena la decadenza.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle delibere n. 13 e n. 18 del 2007, rilevando che:

i fatti relativi alla sentenza penale di assoluzione sarebbero connessi all'esercizio del mandato e pertanto esclusi espressamente, dall'ultimo comma dell'art. 63, d.lgs. n. 267 del 2000, dall'ambito di rilevanza dell'incompatibilita' per lite pendente;

il Consiglio comunale non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni presentate dall'interessato ne' la giurisprudenza della Cassazione che, in ipotesi simili, tenderebbe ad escludere l'esistenza di una causa di incompatibilita'.

Con successivi motivi aggiunti, depositati l'8 giugno 2007, il ricorrente, chiedendo una tutela cautelare anche monocratica, ha impugnato poi l'avviso di convocazione straordinaria ed urgente del Consiglio comunale di Poggiardo, avente all'ordine del giorno la dichiarazione della sua decadenza dalla carica di consigliere comunale; chiedendo la sospensione di tale avviso di convocazione e cosi' dell'ulteriore prosecuzione dell'attivita' amministrativa funzionale alla sua decadenza, deducendo a tal fine i medesimi motivi esposti nel ricorso introduttivo.

Nella stessa data dell'8 giugno 2007, il decreto monocratico e' stato respinto, non ravvisandosi la natura provvedimentale dell'atto di convocazione del consiglio comunale, ne' l'esistenza, allo stato, di un pregiudizio di estrema gravita' ed urgenza.

L'11 giugno 2007, si e' costituito in giudizio il Comune di Poggiardo, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi degli articoli 69 e 70 del d.lgs. n. 267 del 2000; difetto di giurisdizione che secondo un consolidato indirizzo delle sezioni unite della Corte di cassazione permane anche nel caso in cui il giudizio venga introdotto mediante l'impugnazione del provvedimento amministrativo di decadenza, perche' anche in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensi' sul diritto soggettivo perfetto inerente al diritto all'elettorato attivo o passivo (Cass., sez. un., 4 maggio 2004, n. 8469; 24 marzo 1993, n. 3518).

Secondo il comune resistente, poi, al giudice amministrativo sarebbe ontologicamente precluso un esame del rapporto controverso, necessario per valutare se la lite pendente sia o meno attinente a fatti connessi con l'esercizio del mandato; senza contare poi che, nel merito, sempre ad avviso del Comune di Poggiardo, tale nesso non sussisterebbe affatto, atteso che il recupero delle spese legali riguarderebbe la soddisfazione di un interesse economico squisitamente personale ed individuale.

Con le deliberazioni del 25 e 26 giugno 2007, il Consiglio comunale di Poggiardo ha, rispettivamente, dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale ed ha proceduto alla surroga in favore di Bolognino Alfio.

Con motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2007, sono state impugnate anche queste ulteriori delibere ed e' stata riprodotta istanza cautelare e di decreto cautelare monocratico.

Alla camera di consiglio del 13 giugno 2007, il ricorrente ha rinunciato all'istanza di decreto monocratico ed ha chiesto di riunire la trattazione dell'istanza cautelare insieme a quella di merito, fissata, su accordo delle parti, all'udienza pubblica del 27 giugno 2007.

In tale udienza, la causa e' passata in decisione ed il tribunale ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni che si vengono ad esporre nella presente ordinanza, e, nelle more della decisione della Corte costituzionale, ha ritenuto, con separata ordinanza collegiale, resa nella stessa data del 27 giugno 2007, di accordare la tutela cautelare, chiesta dal ricorrente ed abbinata al merito per ragioni di trattazione. 1) Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 1.1.) Con riferimento all'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La questione preliminare che il Collegio si trova a dover superare per poter decidere sulla presente controversia e' quella della giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo l'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 (dopo che l'art. 274 del medesimo d.lgs. ha abrogato l'art. 9-bis della legge n. 570 del 1960 che recava disposizione analoga in tema di riparto di giurisdizione), contro la delibera che - dopo aver ritenuto definitivamente sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' ed aver invitato l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare - dichiara decaduto l'amministratore, e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale ordinario competente per territorio.

Appare allora evidente che la questione di legittimita' costituzionale di tale previsione normativa, che attribuice al giudice ordinario la giurisdizione sul procedimento di decadenza per incompatibilita', assume diretta rilevanza nel caso in esame, atteso che solo l'accoglimento di tale questione e la conseguente attribuzione al giudice amministrativo di queste controversie, consentirebbe al Collegio di decidere sul presente ricorso. 1.2) Con riferimento all'art. 63 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Nel caso di accoglimento della questione sulla giurisdizione, questo tribunale si troverebbe poi a dover applicare una disposizione della cui legittimita' costituzionale dubita fortemente.

Ed ai fini del presente giudizio cio' assume diretto rilievo.

Se la Corte costituzionale ritenesse costituzionalmente illegittimo l'art. 63 citato - nella parte in cui prevede, tra le cause di incompatibilita' per i consiglieri comunali, quella per lite pendente, nei limiti che qui rilevano - allora l'esito del giudizio ne resterebbe sicuramente influenzato non potendo il ricorrente che ottenere una decisione sicuramente conforme al proprio interesse.

Difatti la lite pendente che egli ha con il Comune di Poggiano non avrebbe alcun rilievo come causa di incompatibilita', ai sensi e per gli effetti del successivo art. 68, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000. 2) Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 del d.lgs. n. 267/2000.

Commentando il riparto di giurisdizione in materia di elettorato passivo, delineato ancora oggi, dagli artt. 82 e seguenti della legge n. 570 del 1960, secondo la dicotomia questioni di eleggibilita' e questioni di regolarita', parte della dottrina (cfr., ad es., Mignone) non ha mancato di rilevare come il suddetto criterio sia non conforme a quello...

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