Ordinanza del 29 ottobre 2007 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M.D. Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento ex art. 88 cod. pen. (vizio totale di mente) - Preclusione - Asimmetria dei poteri tra imputato e parte ...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da M.D., nato il 20 aprile 1968, avverso ordinanza Corte di appello di Cagliari, emessa il 15 gennaio 2007;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Mario Gentile;

Letta la requisitoria scritta, in data 24 aprile 2007, del P.G. della Cassazione nella persona del dott. Antonio Mura; che ha concluso: dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.593, primo comma c.p.p., sollevata dalla difesa.

Udito il difensore avv.

O s s e r v a i n f a t t o

Con decreto del 17 giugno 2004, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di M.D. per rispondere reati di cui agli artt. 81, 609-bis, 609-ter, ultimo comma c.p., in danno delle figlie M. F. nata il... e M. F., nata il... [capo a) della rubrica]; 609-quinquies c.p., in danno dei figli M. F, M. F., M. R. [capo b)]; 572 c.p., in danno della moglie V. A. nonche' dei figli M. F., M. F. e M. R. [capo c); ], fatti commessi in periodi distinti dal 1996 sino al 5 aprile 2001 [capo d)].

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza emessa il 23 giugno 2006, visti gli artt. 88 c.p., 530 c.p.p., assolveva M.D. dai reati ascrittigli perche' trattasi di persona non imputabile per vizio totale di merito.

Visti gli artt. 222 e 530, quarto comma c.p.p., applicava nei confronti di M. D. la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni due.

M. D. proponeva appello avverso la citata sentenza limitatamente ai reati di cui ai citati capi a) e b) della rubrica.

La difesa del M. nei motivi di appello sosteneva, in via preliminare ed in riferimento alla modifica dell'art. 593 c.p.p., a seguito della legge n. 46/2006, i seguenti assunti:

1) che l'art. 593, primo comma c.p., raggruppava sotto la "denominazione di sentenze di condanna" tutte le statuizioni giudiziali che avessero come conseguenza l'adozione di strumenti privativi della liberta', per cui era ammissibile proporre appello senza alcun limite e secondo il disposto degli artt. 579 ed eventualmente 680 c.p.p.;

2) che, in ipotesi subordinata ed alternativa a quella prospettata sopra, si era in presenza di un disposto costituzionalmente illegittimo che entrava in totale collisione con gli artt. 3, 13, 24, secondo comma della Carta costituzionale, con conseguente ed immediata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p.

La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza in data 15 gennaio 2007, dichiarava inammissibile l'appello proposto da M. D. ed ordinava trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per quanto di competenza in ordine alla misura di sicurezza.

La Corte di Appello nella sua sintetica motivazione esponeva:

  1. che, per quanto riguardava il gravame relativo alla sussistenza della penale responsabilita'...

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