Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rifiuti - Definizione di 'punto di raccolta' e 'centro di trasferenza' in maniera non conforme alla normativa nazionale e comunitaria - Esclusione che si tratti d...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52 comma 1, 53 comma 1 e 54 commi 4 e 5 della legge regionale n. 45 del 19 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 21 dicembre 2007 e recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia gestione dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost.

Sulla base di tali premesse si censurano in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni:

l'art. 3, comma 1, lettere j) ed m) definisce il "punto di raccolta" ed il "centro di trasferenza" in maniera non conforme alla normativa comunitaria, ossia la dir. 2006/12/CE, e nazionale di riferimento, il d.lgs. n. 152/2006. Infatti tale disposizione prevede che le attivita' svolte dai centri di raccolta e trasferenza dei rifiuti ivi indicati non debbano essere...

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