Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 - Disciplina regionale per la richiesta del c.d. condono edilizio - Nuove m...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007, recante modifica ed integrazione alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 19 dicembre 2007, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2008.

Con la legge n. 25/2007 indicata in epigrafe, composta di tre articoli, la Regione Basilicata interviene su una precedente legge regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo modifiche ed integrazioni della precedente disciplina e comportando, quindi, un significativo ampliamento delle ipotesi in cui sia possibile chiedere il c.d. "condono edilizio".

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

M o t i v i Violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 18/2007 citata prevede, infatti, modifiche a precedenti norme della legislazione regionale, segnatamente, la legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33, in materia di sanatoria di abusi edilizi, comportando di fatto un ampliamento delle ipotesi in cui e' possibile richiedere il c.d. "condono edilizio".

L'articolo 2 dispone, al primo comma, la proroga del termine del 31 dicembre 2007 contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 33/2005, al 31 dicembre 2008, ed, al secondo comma, dispone la proroga del termine del 31 dicembre 2007, contenuto nell'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 33/2005, al 31 dicembre 2008.

Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali in quanto il termine massimo per l'emanazione della normativa regionale di dettaglio e' stato indicato dall'articolo 5, comma 1, del...

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