LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 2007, n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35

del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonche' in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti i del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunita' locali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

    1. dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

    2. dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

    Art. 2.

    Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani

  2. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni: a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

    1. facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attivita' e delle funzioni dell'ente locale;

    2. promuove l'informazione rivolta ai giovani;

    3. elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

    4. segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

  3. Il consiglio dei giovani puo' presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.

    Art. 3. Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi

  4. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni...

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