Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Istituzione, sotto la forma di autorita' regionale, di una stazione appaltante unica per tutte le amministrazioni committenti del territorio regionale pe...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale attualmente in carica, resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 9, e dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 12 dicembre 2007, recante "Istituzione dell'Autorita' regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Nell'esercizio della propria competenza legislativa, la Regione Calabria ha emanato la legge regionale n. 26/2007 per dettare una disciplina ispirata al rispetto dei principi di trasparenza nel settore delle commesse pubbliche, il cui principale elemento informatore e' la creazione di una stazione appaltante unica per tutte le ammministrazione committenti del territorio regionale, sotto la forma di autorita' regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici.

Il ricorso alla attivita' di committenza prestata dalla Stazione Unica Appaltante, secondo la legge regionale, e' obbligatorio per la Regione Calabria e per gli enti, le aziende, gli organismi e le agenzie da essa dipendenti, ad essa collegati o da essa vigilati, nonche' per gli enti appartenenti al sistema sanitario regionale; e' invece facoltativo per tutti gli altri enti pubblici calabresi, che possono su base volontaria avvalersi del servizio stipulando apposita convenzione.

L'idea di fondo perseguita dalla legge regionale, senza dubbio virtuosa in un panorama nazionale caratterizzato dalla automizzazione dei centri decisionali e dalla conseguente abnorme moltiplicazione del numero delle stazioni appaltanti - spesso piccole e male dotate delle necessarie competenze - e' soprattutto opportuna in un contesto territoriale del quale sono noti gli enormi rischi di condizionamento e di alterazione, viene attuata tuttavia attraverso alcune norme che ad avviso del Governo non sono conformi ai principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative nella materia.

Ora, e' noto che la questione del riparto di competenza legislativa fra Stato e regioni in materia di affidamento ed esecuzione di commesse pubbliche aveva gia' avuto un primo contributo interpretativo ad opera delle sentenze n. 303 e 304 del 2003 e n. 345 del 2004 della Corte costituzionale, che ebbero ad affermare una prima volta il principio per cui - pur in un sistema costituzionale profondamente innovato sotto il profilo delle competenze legislative fra Stato e regioni - la mancata esplicita previsione della materia"lavori pubblici" tra gli oggetti della competenza esclusiva statale non comporta l'automatica attrazione della materia stessa (che in realta' non e' una materia in senso proprio, bensi' un coacervo di materie che di volta in volta devono essere identificate per la relativa attribuzione alla sfera legislativa soggettiva) alla competenza legislativa regionale.

La precisa regolamentazione ad opera del c.d. "codice dei contratti" di cui al decreto legislativo n. 163/2006 ha concretamente tradotto il...

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