Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Lavoratori stagionali - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi gia' pr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), promosso con ordinanza del 16 gennaio 2007 dal Tribunale di Rossano nel procedimento civile vertente tra Umberto Novellis e la Olearia Guinnicelli s.r.l. iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di Umberto Novellis nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Amos Andreoni per Umberto Novellis e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - A seguito del ricorso proposto da Umberto Novellis nei confronti della s.r.l. Olearia Guinnicelli, alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal 1965 al 31 marzo 2002 con distinti contratti di lavoro a tempo determinato - al fine di ottenere la riassunzione in base all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) - il Tribunale di Rossano sollevava, con ordinanza del 17 maggio 2004, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, abrogando la normativa previgente, non riconoscevano piu' il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che avessero prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato.

    Precisava il rimettente che l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 era stato abrogato dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001, il cui art. 10, commi 9 e 10, riservava ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi l'individuazione del predetto diritto di precedenza; con la conseguenza che, in difetto di tale previsione contrattuale, il diritto vantato non era altrimenti operante.

    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, rilevava il Tribunale di Rossano che il d.lgs. n.368 del 2001, avendo soppresso il diritto di precedenza nell'attuare la delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000), aveva violato la clausola di non regresso (clausola 8) - contenuta nell'accordo quadro trasfuso nella direttiva comunitaria e, quindi, inserita tra i principi direttivi della delega (art. 2, comma 1, lettera f, della legge n. 422 del 2000) - secondo cui "L'applicazione del presente accordo non...

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