Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinanza di rimessione - Contenuti - Descrizione del caso concreto sufficientemente precisa ai fini della valutazione della rilevanza - Rigetto di eccezione di inammissibilita' basata su assunto contrario. Parlamento - Prerogative parlamentari - Irresponsabilita' per le opinioni espre...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 19 aprile 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Masciari Silvano ed altri iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal Procuratore regionale nei confronti di alcuni esponenti politici, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con ordinanza depositata il 23 agosto 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

    1.1. - Il giudice a quo riferisce che il Procuratore regionale della Corte dei conti ha chiamato in giudizio i suddetti convenuti chiedendo la loro condanna in solido in favore del Comune di Napoli per rilevanti somme a titolo di danno patrimoniale, nonche' di alcuni fra essi, in solido fra loro, per danno non patrimoniale all'immagine a favore del Comune di Napoli ed a favore dello Stato.

    I fatti posti a base della suddetta richiesta riguardano i lavori di costruzione della linea metropolitana della citta' di Napoli, gia' oggetto di un apposito procedimento penale. Il materiale probatorio raccolto in questo ambito e' apparso al predetto procuratore rilevante anche sotto il profilo della responsabilita' gestoria di tipo amministrativo, in relazione ad un continuato e ampio sistema di corruzione svoltosi dal 1974 al 1992, a favore di esponenti delle istituzioni locali e statali.

    Secondo il requirente contabile, alla luce dell'importo complessivo delle dazioni poste in essere in modo illecito dall'impresa risultata aggiudicataria, il Comune di Napoli avrebbe subito un danno patrimoniale costituito dall'importo di tali dazioni e da un importo commisurato all'ingiustificato aumento dei costi ed agli intralci nell'attivita' esecutiva dei lavori di realizzazione della metropolitana, tali da determinare un notevole disservizio generale. Ad esso andrebbero aggiunti i danni per i pregiudizi non patrimoniali riferibili alle rispettive "immagini istituzionali", subiti dallo stesso Comune di Napoli e altresi' dallo Stato.

    Alcuni fra i convenuti, documentando il loro status di parlamentari all'epoca dei fatti contestati, hanno eccepito l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e hanno, dunque, invocato l'operativita' nel giudizio della procedura stabilita dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, invitando la Corte dei conti ad adottare i consequenziali provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 3.

    Il procuratore regionale, nel ribadire la richiesta di condanna, ha sostenuto che la citata legge n. 140 del 2003 non troverebbe applicazione nel giudizio innanzi alla Corte dei conti e nella vicenda in oggetto, eccependo in subordine l'illegittimita' costituzionale della stessa legge, "per essere stato in tal modo reintrodotto e anzi esteso il meccanismo dell'autorizzazione a procedere espunto dall'art. 68 della Costituzione con apposita legge costituzionale".

    1.2. - Il giudice a quo rileva che la censurata disposizione certamente estende le immunita' parlamentari ai procedimenti diversi da quello penale, e pertanto anche la Corte dei conti, e segnatamente la sua sezione giurisdizionale, sarebbe tenuta, ai sensi di tale disposizione, a...

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