Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'. - Legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9; d.lgs.lgt. 2 aprile 1946, n. 142, artt. 1 e 2; d.lgs. C.p.S. 31 ottobre 1947, n. 1304, ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"); degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale); dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati); dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale); dell'art. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con due ordinanze del 4 dicembre 2006 dal Tribunale di Bolzano e con ordinanze del 27 ottobre 2006 dal Tribunale di Milano, del 17 gennaio 2007 dal Tribunale di Bologna e del 4 aprile 2007 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 427, 428, 529, 724 e 743 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 32, 42 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Metro Italia Cash and Carry s.p.a., dell'INPS, dell'Azienda Energetica s.p.a - Etschwerke AG, della Hera Bologna s.p.a., della AEM Calore & Servizi - Utilities & Facility Management Services s.p.a., nonche' gli atti di intervento della Hera s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giorgio Albe' e Tullio Tranquillo per la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., Maurizio Cinelli per l'Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke AG, Michele Miscione per la Hera Bologna s.p.a., Giovanni Gentile e Gianluca Ciampolini per l'AEM Calore & Servizi - Utilities & Facility Management Services s.p.a., Fabrizio Correra e Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile promosso, con ricorso in opposizione all'iscrizione a ruolo ed a cartella di pagamento, dalla Metro Italia Cash and Carry s.p.a. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, il Tribunale ordinario di Bolzano (r.o. n. 427 del 2007) ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"), 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale), 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).

    Il rimettente premette che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10232 del 27 giugno 2003 (pronunciata a sezioni unite e pertanto da ritenersi "diritto vivente"), ha affermato che l'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943 (secondo cui l'indennita' di malattia non e' dovuta dall'INPS quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore all'indennita' medesima), non vale ad escludere l'obbligo contributivo del datore di lavoro.

    Il giudice a quo aggiunge di aver gia' sollevato la questione di legittimita' del citato art. 6, secondo comma, per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost., e che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 241 del 2006, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che quella norma nulla dispone quanto all'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

    Affermando di essere abilitato a sollevare nuovamente la questione, il Tribunale di Bolzano ritiene di correggere l'errore segnalato dalla Corte nell'ordinanza menzionata, individuando le norme che prevedono e disciplinano l'obbligo contributivo nelle seguenti: art. 9, primo comma, della legge n. 138 del 1943 (secondo il quale "Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 4"); art. 1 del d.lgs. lgt. n. 142 del 1946 (il quale prevede che "A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sara' provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate nel successivo art. 2, la quota di contributi dovuta in qualunque settore della attivita' produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette e' corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sara' considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo"); art. 2 dello stesso d.lgs. lgt. n. 142 del 1946 (secondo cui "Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente e' tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti: [...] 6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati"); art. 2, "secondo comma" (recte: primo comma), del d.lgs. C.p.S. n. 1304 del 1947 (il quale stabilisce che "Le indennita' giornaliere di malattia e gli altri assegni in denaro per gli iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, appartenenti al settore del commercio e a quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati ed i contributi dovuti per l'assicurazione malattia sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle A) e B) allegate al presente decreto e vistate, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale"), art. 74, primo comma, della legge n. 833 del 1978 (secondo il quale "A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni e' devoluta all'INPS ed e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro").

    Il rimettente ricorda, poi, che l'art. 14 della legge n. 155 del 1981 prevede, al primo comma, che "La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia e' determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale contributo stesso e' determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia", e che l'art. 31, comma 5, della legge n. 41 del 1986 stabilisce che "I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G", misure tuttora vigenti.

    Ad avviso del giudice a quo, le norme cosi' individuate contrasterebbero con l'art. 3 Cost., perche' non differenziano tra le imprese che si sono obbligate, nel contratto collettivo, a continuare a versare l'intera retribuzione al lavoratore malato e le imprese che non abbiano assunto tale obbligo. Infatti, le prime sollevano l'INPS dal rischio assicurativo e, pertanto, dovrebbero essere chiamate a versare un contributo inferiore rispetto all'aliquota massima.

    Il medesimo art. 3 Cost., inoltre, sarebbe violato perche' le norme denunciate prevedono un trattamento ingiustificatamente diverso tra le varie categorie di imprese (gravando le imprese del settore del commercio, ma non anche quelle dell'industria ed alcune imprese del...

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