Ordinanza del 25 ottobre 2007 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Montalbano Raffaele Reati e pene - Reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Competenza del giudice di pace - Conseguente applicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 52...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha emesso la seguente ordinanza. R i t e n u t o

  1. - Nella tarda serata del 15 maggio 2000 una moto di grossa cilindrata, una Honda Dominator, guidata da Montalbano Raffaele, procedendo a forte velocita' in posizione di "impennamento" ed invadendo l'opposta corsia di marcia, andava a collidere con il motoveicolo guidato da Trionfo Renato, che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia: in conseguenza dell'urto, il Trionfo riportava un trauma cranico facciale, un "fracasso facciale", un'ampia ferita lacero contusa con lesioni nervoso tendinee e vascolari al ginocchio sinistro, con frattura del condilo femorale allo stesso lato, una sospetta lesione ossea dell'emivitreo dell'occhio sinistro.

  2. - Con sentenza del 13 novembre 2002 il giudice monocratico del Tribunale di Napoli riteneva il Montalbano colpevole del reato ascrittogli (lesioni personali colpose gravissime commesse con violazione della disciplina della circolazione stradale) e, in applicazione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace in relazione a tale reato, applicava la sanzione, prevista al riguardo dall'art. 52 del citato decreto legislativo, di 30 giorni di permanenza domiciliare, nei giorni di sabato e domenica, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il pagamento di una provvisionale nella misura di euro centomila.

  3. - Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato, invocando l'assoluzione sull'asserito rilievo del mancato raggiungimento della prova in ordine all'effettiva dinamica dell'incidente, con richiesta subordiuata di riduzione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

    La sentenza veniva altresi' impugnata dal p.m. e dalla parte civile che sollevavano questione di legittimita' costituzionale del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 52, 53 e segg. del decreto legislativo n. 274/2000 per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione penale, per violazione del diritto comunitario e dei principi del giusto processo, con riferimento agli articoli 11, 27, terzo comma, 32, 102, secondo comma, 107, terzo comma e 111 della Costituzione; il difensore di parte civile denunciava altresi' violazione di legge per inesatta qualificazione giuridica del fatto, dovendo questo, a suo avviso, essere inquadrato come reato di lesioni personali dolose gravissime ex art. 582 c.p., con richiesta di rimessione degli atti al Tribunale di Napoli.

  4. - La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 14 aprile 2004, riteneva fondata la questione di costituzionalita' degli articoli 52, 63, 64, del decreto legislativo n. 274/2000, con riferimento agli articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, per irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle altre ipotesi di lesioni colpose per colpa professionale del medico e per violazioni di norme antinfortunistiche, parimenti a difesa del diritto alla salute, tenuto conto della pena prevista da ritenersi del tutto inadeguata rispetto alla gravita' del fatto.

  5. - La Corte costituzionale, con ordinanza n. 187 del 4 maggio 2005, dichiarava la manifesta inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli 52, 63 e 64, del decreto legislativo n. 274/2000, rilevando che la Corte rimettente aveva censurato soltanto gli articoli 52, 63 e 64, che definiscono le sanzioni applicabili dal giudice di pace e la relativa disciplina transitoria; aveva omesso, pero', di prendere in considerazione la norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo medesimo e "l'avere omesso di prendere in considerazione tale norma avrebbe come conseguenza, ove la questione venisse accolta nei termini in cui e' stata formulata, di rendere privo di sanzione il reato, che rimarrebbe attribuito alla competenza del giudice di pace e non potrebbe quindi esser punito con sanzioni diverse da quelle stabilite dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - neppure ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale - ove si tratti di fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore di tale decreto" (per come testualmente si legge nell'ordinanza del Giudice delle leggi).

    La Corte costituzionale rilevava altresi' che "il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema in malam partem, non consentito a questa Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale" (cosi' letteralmente nell'ordinanza in argomento).

  6. - Ripreso il giudizio d'appello, veniva rinnovata la...

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