Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata irragionevolezza e dispar...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 24 gennaio (n. 2 ordinanze) e del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Castrovillari, del 22 agosto 2005 e del 26 luglio 2006 dal Tribunale di Firenze, del 14 ottobre 2005 dal Tribunale di Genova, del 18 agosto 2006 dal Tribunale di Trieste, del 13 aprile e del 2 novembre 2006 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Torino, del 18 luglio 2006 dal Tribunale di Gorizia, rispettivamente iscritte ai nn. 145 e 146 del registro ordinanze 2006 e al n. 8 del registro ordinanze 2007; al n. 193 del registro ordinanze 2006 e al n. 120 del registro ordinanze 2007; al n. 602 del registro ordinanze 2006; al n. 134 del registro ordinanze 2007; ai nn. 203, 247 e 248 del registro ordinanze 2007; al n. 221 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2006, nn. 2, 7, 12, 13, 15, 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e nella edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 24 gennaio 2006 (r.o. nn. 145 e 146 del 2006) e il 10 maggio 2006 (r.o. n. 8 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente - il quale procede in tutti i giudizi a quibus, sia pure con riti diversi, nei confronti di persone di nazionalita' straniera, accusate di non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale - dubita che la previsione edittale, entro i cui limiti dovrebbe fissare le pene nel caso di condanna degli imputati, sia stata introdotta in armonia con i precetti costituzionali;

che per un verso, secondo il giudice a quo, l'inasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 non trova corrispondenza nella "effettiva offensivita' della condotta", ma risponde al solo scopo di "ripristinare l'arresto obbligatorio", dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004 (dichiarativa della illegittimita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prescriveva l'arresto per il reato di cui al precedente comma 5-ter, all'epoca delineato in forma contravvenzionale);

che, per altro verso, l'attuale entita' della sanzione applicabile per i reati contestati darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a fattispecie che pure riguarderebbero condotte analoghe, perche' relative all'inosservanza di provvedimenti espulsivi e dunque lesive degli identici interessi;

che il rimettente richiama, a tale proposito, sia l'inadempienza conseguente all'espulsione disposta dal Ministro dell'interno a norma del comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sarebbe addirittura immune da sanzione penale, sia l'inottemperanza dello straniero espulso per non aver rinnovato il permesso di soggiorno, punita con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno;

che il principio di uguaglianza risulterebbe violato anche in esito al raffronto tra la previsione sanzionatoria per l'indebito trattenimento e le pene comminate per condotte che sarebbero ad esso comparabili, come l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorita' di cui all'art. 650 del codice penale e la disobbedienza all'ordine di rimpatrio prevista dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza);

che dal difetto di proporzione scaturirebbe, secondo il giudice a quo, anche un contrasto con la prescrizione del terzo comma dell'art. 27 Cost., posto che solo una pena corrispondente alla gravita' del fatto puo' esplicare una vera funzione rieducativa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in ciascuno dei tre giudizi, con atti depositati rispettivamente il 13 giugno 2006 (r.o. nn. 145 e 146 del 2006) ed il 6 marzo 2007 (r.o. n. 8 del 2007);

che la difesa erariale, con i primi due tra gli atti sopra citati, ha chiesto che la questione di legittimita' sia dichiarata manifestamente infondata;

che infatti, secondo l'Avvocatura generale, rientra appieno nell'esercizio della discrezionalita' legislativa la determinazione di "un trattamento sanzionatorio che, nel rispetto dei principi di legalita', miri ad assicurare un ordinato flusso migratorio", e dunque costituisca adempimento dell'obbligo, per lo Stato ineludibile, di presidiare le proprie frontiere;

che la stessa difesa erariale, con l'atto di intervento nel giudizio r.o. n. 8 del 2007, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che il rimettente, infatti, avrebbe omesso un'adeguata indicazione in punto di rilevanza della questione sollevata nel giudizio da lui condotto;

che l'evoluzione del quadro sanzionatorio per effetto della legge n. 271 del 2004, d'altro canto, non sarebbe affatto irragionevole, posto che il reato di indebito trattenimento era gia' in precedenza considerato grave (tanto da prevedersi per esso l'obbligatorieta' dell'arresto), e che residua, pur dopo la riforma, un'opportuna articolazione tra forme di responsabilita' contravvenzionale, per l'ipotesi piu' lieve dell'inottemperanza ad un ordine di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e piu' gravi fattispecie a carattere delittuoso, che riguardano l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato oppure l'omessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini prescritti, o infine la revoca del permesso medesimo;

che il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 22 agosto 2005 (r.o. n. 193 del 2006) e il 26 luglio 2006 (r.o. n. 120 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero...

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