DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011, n. 237 - Regolamento di cui all''articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l''esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard. (12G0045)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

con delega allo sport

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del 1° giugno 2001, la Commissione Europea, in seguito a richiesta di deroga presentata da Germania, Francia, Italia e Austria, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio per il riconoscimento di determinate formazioni professionali nell'ambito sportivo, ha autorizzato l'Italia ad imporre una prova attitudinale ai candidati che chiedano lo...

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