DECRETO 1 febbraio 2012 - Disposizioni per l''attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita'' con metodo biologico ai sensi dell''articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all''etichettatura dei prodotti biologic...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita' di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalita' attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonche' l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

Considerata la necessita' di perseguire l'obiettivo di semplificare gli strumenti a disposizione degli operatori del settore ottimizzando il flusso delle informazioni, integrando i dati provenienti da diverse fonti e aumentando l'efficienza delle attivita' relative alla gestione delle notifiche di attivita' con metodo biologico;

Considerata l'opportunita' che tra gli obiettivi sia compreso anche il rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, inserendo nel sistema informativo le informazioni pertinenti allo svolgimento dei controlli da parte degli Organismi di Controllo, secondo modalita' procedurali condivise;

Considerato opportuno prevedere che l'accesso e la permanenza negli elenchi degli operatori biologici avvenga per via telematica attraverso sistemi informativi;

Considerata la necessita' di integrare le attivita' di alcune Regioni che hanno gia' sviluppato sistemi informativi che prevedono l'acquisizione telematica di tutte le informazioni relative alle aziende agricole e di trasformazione anche attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole ha l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari;

Ritenuto opportuno impiegare i servizi telematici, le basi dati e gli strumenti resi disponibili attraverso l'infrastruttura tecnologica del SIAN e dei sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome e renderli disponibili agli operatori del comparto biologico e, ove previsto, agli altri soggetti all'uopo autorizzati;

Ritenuto opportuno definire le modalita' dell'invio delle informazioni relative agli elenchi degli operatori biologici tramite inserimento informatico degli stessi elenchi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Ritenuto opportuno fornire alcune definizioni al fine di garantire una gestione coerente delle informazioni presenti nelle banche dati in materia di produzione biologica;

Ritenuto necessario modificare nonche' abrogare alcune disposizioni previste dal citato D.M. 27 novembre 2009, n. 18354, in quanto non piu' conformi alle disposizioni del presente decreto;

Sentito il comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 13 ottobre 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attivita' con metodo biologico

  1. Il presente decreto istituisce il Sistema Informativo Biologico, di seguito SIB, per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attivita' con metodo biologico e definisce le relative modalita' applicative, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e dal decreto legislativo n. 173/1998. Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilita' di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

  2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione, di seguito SPCoop.

  3. Le Regioni e Provincie Autonome, di seguito Regioni, che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di prima attivita' e variazione, applicano le disposizioni dalle medesime adottate, fatta salva l'integrazione dei sistemi informativi regionali come previsto al paragrafo 2 del presente articolo e le modifiche per l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

    Art. 2

    Soggetti abilitati ad operare nel SIB

  4. I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN.

  5. Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento, come previsto negli articoli seguenti.

    Art. 3

    Registrazione al SIB

  6. I soggetti elencati all'Allegato I...

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