DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 Settembre 2007, n. 301 - Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita'' cinofile consentite al loro interno e l''individuazione delle zone soggette a limitazioni nell''utilizzo di munizioni in attuazione dell''art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Legge comunitaria 2006" ed in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 che prevedono l'adozione di un regolamento per: a) individuare le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuire ciascuna ZPS ad una o piu' delle stesse tipologie; b) disciplinare l'attivita' di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile; c) individuare il perimetro delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007; Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la quale stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attivita' venatoria; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche); Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modificazioni (Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia); Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) ed in particolare l'art. 22; Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne) ed in particolare l'art. 7; Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere); Visto il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni; Visto lo schema di "Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007" predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali, naturali e montagna tenuto conto degli indirizzi sull'applicazione delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE contenuti nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004; Considerato che i criteri utilizzati per la definizione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, sono gli stessi utilizzati per l'individuazione dei perimetri delle zone umide sottoposte a monitoraggio ornitologico nell'ambito dei progetti scientifici "International Waterfowl Census" e "ANSER" (Progetto Interreg III A Transfrontaliero Adriatico per la valutazione del ruolo ecologico delle zone umide per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici nell'Adriatico settentrionale); Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 14 settembre 2007, n. 2167;

Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 [Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)], nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come...

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