DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 Settembre 2007, n. 296 - Regolamento di attuazione della disciplina dell''attivita'' edilizia, ai fini della legge regionale n. 5/2007. Approvazione.

(Pubblicata nel supl. ord. n. 24 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007)

IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio" pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 9 del 28 febbraio 2007; Visto in particolare l'art. 61, comma 4, della citata legge regionale n. 5/2007 che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione per l'edilizia; Visto il testo del regolamento in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto; Dato atto che il regolamento e' stato sottoposto al Consiglio delle Autonomie locali e alla Commissione IV del Consiglio regionale come previsto dall'art. 61, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2180 del 14 settembre 2007;

Decreta: 1. E' approvato il regolamento di attuazione della parte Il della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, denominato "Regolamento di attuazione della disciplina dell'attivita' edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento di attuazione della disciplina dell'attivita' edilizia ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Art. 1.

Disciplina dell'edilizia 1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), di seguito denominata legge, e detta disposizioni per l'attuazione della parte II della legge.

Art. 2.

Certificato di conformita' urbanistica dei lavori pubblici 1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonche' delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' subordinata all'accertamento della conformita' alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, fatto salvo quanto previsto al comma 11. 3. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformita' alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso. 4. La conformita' urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali e' accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di' competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformita' urbanistica e' accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal comune o dai comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. L'accertamento viene effettuato sulla base del progetto preliminare e viene comunicato all'amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformita' urbanistica puo' venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti. 5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 3 e 4 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite le opportune prescrizioni esecutive. 6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volonta' del richiedente, non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente puo' presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreche' il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso. 7. Qualora l'accertamento di conformita' di cui ai commi 3 e 4 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. 8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. 9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. 10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimita', per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello...

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