LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007, n. 67 - Legge finanziaria per l''anno 2008.

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 28 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Conferma agevolazioni per le imprese registrate Emas o certificate

IS014001

  1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) previste dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 7 1 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

    Art. 2

    Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA800

  2. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 71/2004, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 70/2005, e' confermata per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

    CAPO II
    Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2
    (Riduzione dell'aliquota dell'imposta
    regionale sulle attivita' produttive «IRAP»)

    Art. 3

    Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2001

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive "IRAP"), e' inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui al comma 1 si applica altresi' ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all'attivita' di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 155/2006.".

    CAPO III
    Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
    (Disposizioni in materia di imposta regionale
    sulle attivita' produttive «IRAP»)

    Art. 4

    Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 32/2000

  4. Dopo l'art. 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive "IRAP"), e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Riscossione diretta). - 1. In conformita' di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli artt. 9, 10 e 11, espletate dall'Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8, sono riscosse direttamente dalla Regione. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni. 3. Le modalita' di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 8.".

    CAPO IV
    Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
    (Norme per la gestione dei rifiuti
    e la bonifica dei siti inquinati)

    Art. 5

    Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998

  5. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2006" sono soppresse.

    CAPO V
    Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
    (Norme generali in materia di tributi regionali)

    Art. 6

    Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 31/2005

  6. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalita' giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficolta', il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell'entita' del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.". 2. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente: "5. La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.".

    Art. 7

    Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

    1 . Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005, e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalita' giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficolta', il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell'entita' del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.". 2. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente: "5. La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore...

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