Ordinanza del 1 ottobre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rucco Marcella ed altri contro Ministero della pubblica istruzione ed altro Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali non di vertice - Cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1411 del 2007, proposto da Rucco Marcella, Caruso Rosina, Ciambrone Raffaele, Buonriposi Donatella, Perna Salvatore, Berardi Franca, Piazza Ettore, Binacchi Maurizio, Agresta Angelo, Anselmo Sally Paola, Caturano Mariangela, Pagni Adelmo, Ferrario Agnese, Rocchetti Claudia Maria Rosaria, Macchi Mario Giusto, Loddo Antonio, Cossu Maria Francesca, Sini Paola, Novembri Graziella, Zitolo Nicola, rappresentati e difesi dal prof. Avv. Antonio Palma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Foro Traiano I/A;

Contro Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore; Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge, per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

del decreto del 1 dicembre 2006 del Ministero della pubblica istruzione, avente ad oggetto l'autorizzazione al conferimento di n. 91 incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-bis e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

della nota prot. n. 1012 del 2 dicembre 2006 del Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione a firma del Capo Dipartimento pro tempore;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo della situazione soggettiva dei ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 20 aprile 2007;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 luglio 2007 il consigliere Massimo Luciano Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con ricorso notificato in data 29 gennaio 2007, i ricorrenti, nella qualita' di destinatari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della pubblica istruzione, impugnano i provvedimenti ministeriali in epigrafe, chiedendone, in via cautelare, la preliminare sospensione degli effetti.

    1.1. - Premettono, in fatto:

    che con i commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che gli incarichi dirigenziali di vertice "cessano decorsi giorni dal voto di fiducia del Governo", e' stata estesa anche agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6 di detto art. 19;

    che, sulla scorta di quanto precede, il Ministero della pubblica istruzione ha emesso, in data 1 dicembre 2006, un decreto avente ad oggetto l'autorizzazione a conferire n. 91 incarichi di livello dirigenziale non generale per il Ministero della pubblica istruzione e per gli Uffici scolastici generali;

    che, il successivo 2 dicembre, il capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, ha inviato una circolare ai direttori generali degli Uffici scolastici centrali e regionali nella quale chiede a questi ultimi di invitare i soggetti per i quali e' cessato l'incarico dirigenziale in base alla predetta normativa a riassumere il servizio presso le amministrazioni di appartenenza;

    che, alla luce di tale circolare, ai ricorrenti e' stata comunicata la cessazione dell'incarico dirigenziale loro affidato nonostante la perdurante efficacia dei relativi contratti.

    1.2. - Deducono, in diritto:

    1. - Illegittimita' derivata dall'incostituzionalita' dei commi 159, 160 e 161 dell'art. 2 della legge n. 286/2006 per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost..

      Il comma 5-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti".

      Il comma 6 del medesimo art. 19 prevede che "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espenenza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da un'indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegm, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".

      Con la legge n. 286/2006, e seguatamente con il comma 159 dell'art. 2, all'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3", sono inserite le seguenti: "al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,".

      Con il comma 160 e' stato aggiunto che "Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle agenzie, incluse le agenzie fiscali".

      Infine, con il comma 161 e' stato fissato un regime transitorio prevedendosi che "In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le agenzie, incluse le agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere".

      In ragione del riferito quadro normativo, evidenziano i ricorrenti come con le innovazioni poste dal d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, cessano, decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo, non solo gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 dell'art. 19, e cioe' gli incarichi attinenti alle posizioni dirigenziali di vertice delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma anche gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6, con ingiustificata estensione del fenomeno del c.d. spoil system,e cioe' del meccanismo in forza del quale il titolare di una funzione dirigenziale - segnatamente di quella connotata da un marcato nesso fiduciario con il potere esecutivo - puo' essere rimosso anzitempo. Con la conseguenza che "al mutamento della maggioranza politica, l'intera classe di amministratori, cioe' non solo quelli che operano al vertice delle strutture connesse al potere governativo, cessa lo svolgimento delle proprie competenze, in modo che il Governo subentrante sia libero di affidare gli incarichi dirigenziali ai soggetti - a dir cosi' - piu' apprezzati".

      L'equiparazione configurata dalla predetta normativa tra i dirigenti in posizione apicale (art. 19, comma 3) e i dirigenti svolgenti funzioni tecnico-amministrativo (commi 5-bis e 6) si porrebbe, a detta dei ricorrenti, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., il quale prevede che "tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge".

      Richiamato quanto affermato dal Giudice delle leggi con le...

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