Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Ruggiero Roberto contro Regione Basilicata ed altra Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di un...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 361 del 2007, proposto da Ruggiero Roberto, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dal prof. avv. Aldo Loiodice, con il quale e' elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 188 (presso studio legale avv. Gaetano Porretti);

Contro la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, dott. Vito De Filippo, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, in Potenza al viale Regione Basilicata n. 4; nei confronti dell'ing. Clara Giordano, non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007, con il quale e' stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

della delibera di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 di autorizzazione al Presidente della Giunta alla nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera;

del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007 di nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, nella persona dell'ing. Clara Giordano;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o e d i r i t t o

  1. - L'art. 19 (Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), dispone:

    "1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attivita' industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei revisori, sono sciolti, con le modalita' previste da1 comma 2 del presente articolo.

  2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzio per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun consorzio.

  3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della legge e comunque non piu' di un anno.

  4. E' fissato il compenso per il Commissario, che non potra' eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del consorzio medesimo.

  5. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo".

  6. - In applicazione del disposto di cui al comma 2 del riportato art. 19, con decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 193 del 7 settembre 2007 e' stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera (d'ora in poi: Consorzio).

    Con deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 7 settembre 2007 e' stata individuata quale Commissario del Consorzio l'ing. Clara Giordano.

    Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 7 settembre 2007, l'ing. Clara Giordano e' stata nominata Commissario del Consorzio.

  7. - Con ricorso notificato il 25 settembre 2007 e depositato il successivo giorno 28, Roberto Ruggiero ha impugnato, nella dichiarata qualita' di componente del disciolto Consiglio di amministrazione del Consorzio, il d.P.G.r. n. 193/2007, la d.G.r. n. 1197/2007 ed il d.P.G.r. n. 195/2007, e ne ha denunciato l'illegittimita' sia per vizi propri sia per vizi derivati dalla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

  8. - In data 16 ottobre 2007 si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata, che, con memoria in pari data depositata, ha difeso la legittimita' dei provvedimenti impugnati sostenendo, in particolare, la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 sollevata dal ricorrente.

  9. - Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, dopo ampia discussione, la causa e' stata trattenuta per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dal ricorrente.

  10. - Il ricorrente censura la legittimita' dei provvedimenti impugnati nell'assunto che sarebbero stati adottati senza che sia stata fatta alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

    La censura e' infondata per un duplice ordine di considerazioni: a) perche' la Regione Basilicata non era punto tenuta a comunicare l'avvio del procedimento conclusosi con la nomina del Commissario al ricorrente il quale, agendo in giudizio nella dichiarata qualita' di componente del disciolto Consiglio di amministrazione del Consorzio, e' destinatario del provvedimento di scioglimento degli organi consortili, dal quale soltanto derivano, nei suoi confronti, diretti effetti pregiudizievoli; b) perche' l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione del d.P.G.r. n. 193 del 2007 non puo' condurre all'annullamento di detto decreto, avendo esso natura rigidamente vincolata, in quanto adottato in doverosa attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 19 della l.r. n. 13 del 2007. Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005, secondo cui: "Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.".

  11. - Il ricorrente deduce, inoltre, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 in relazione all'art. 117 della Costituzione, sul rilievo che l'adozione di misure che attengono a fondamentali profili strutturali e funzionali dei consorzi di sviluppo industriale sarebbe affidata alla competenza legislativa dello Stato.

    Ritiene il Collegio che, posta in relazione al citato art. 117 della Costituzione, la dedotta questione di legittimita' costituzionale delle norme in esame sia manifestamente infondata.

    Gia' prima della riforma introdotta...

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