Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Vasta Mario contro Regione Basilicata ed altro Consorzi - Regione Basilicata - Scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41/1998 - Irragionevolezza per l'assenza di una dis...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 364 del 2007 proposto dal prof. Mario Vasta, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv. Marcello Cardi e Domenico Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza alla via Racioppi n. 48;

Contro la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, in Potenza al viale Regione Basilicata, 4; nei confronti dell'ing. Donato Pafundi, non costituito in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 192 del 7 settembre 2007, con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza;

della delibera di Giunta regionale n. 1196 del 7 settembre 2007 che ha individuato il Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza nella persona dell'ing. Donato Pafundi;

del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 7 settembre 2007 di nomina del Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza nella persona dell'ing. Donato Pafundi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - L'art. 19 (Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) della legge reg. Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), dispone:

    "1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attivita' industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei revisori; sono sciolti, con le modalita' previste dal comma 2 del presente articolo.

  2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nomina un Commissario per ciascun consorzio.

  3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della legge e comunque non piu' di un anno.

  4. E' fissato il compenso per il Commissario, che non potra' eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del consorzio medesimo.

  5. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo industriale".

  6. - In applicazione del disposto di cui al comma 2 del riportato art. 19, con decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 192 del 7 settembre 2007 e' stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza (d'ora in poi: Consorzio).

    Con deliberazione di Giunta regionale n. 1196 del 7 settembre 2007 e' stato individuato quale Commissario del Consorzio l'ing. Donato Pafundi.

    Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 7 settembre 2007, l'ing. Donato Pafundi e' stato nominato Commissario del Consorzio.

  7. - Con ricorso notificato il 26 e 28 settembre 2007 e depositato il successivo giorno 2 ottobre, Mario Vasta ha impugnato, nella dichiarata qualita' di soggetto gia' titolare di un organo (il Presidente) di cui e' stato disposto lo scioglimento, il d.P.G.r. n. 192/2007, la d.G.R. n. 1196/2007 ed il d.P.G.r. n. 194/2007, e ne ha denunciato l'illegittimita' in via derivata dalla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007.

  8. - In data 16 ottobre 2007 si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata, che, con memoria in pari data depositata, ha difeso la legittimita' dei provvedimenti impugnati sostenendo, in particolare, la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 sollevata dal ricorrente.

  9. - Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, dopo ampia discussione, la causa e' stata trattenuta per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dal ricorrente.

  10. - La Regione Basilicata eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sull'essenziale rilievo che le censure dedotte investirebbero direttamente l'art. 19 della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, di cui si sostiene l'illegittimita' costituzionale, mentre i provvedimenti amministrativi oggetto del ricorso sarebbero meramente esecutivi di detta norma di legge e, come tali, non impugnabili.

    L'eccezione e' destituita di fondamento.

    E' bensi' vero che i provvedimenti impugnati sono esecutivi dell'art. 19, legge reg. Basilicata n. 13 del 2007, il cui secondo comma non lascia invero alcun margine di discrezionalita' al Presidente della Giunta regionale in ordine al previsto scioglimento degli organi consortili del Consorzio, tuttavia e' indubbio che gli effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica dell'odierno ricorrente derivano in via diretta proprio dai provvedimenti impugnati.

    Inoltre, e' del pari evidente che il ricorrente, a tutela della propria situazione soggettiva incisa dai provvedimenti impugnati, garantita dall'art. 24 della Costituzione, deve necessariamente adire il giudice amministrativo, anche al solo fine di dedurre l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in attuazione delle quali i provvedimenti sono stati adottati, non potendo, in base al vigente ordinamento giuridico, promuovere in via diretta il giudizio di legittimita' costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

  11. - Il ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 13 del 2007 in relazione all'art.117 della Costituzione, sul rilievo che l'adozione di misure che attengono a fondamentali profili strutturali e funzionali dei consorzi di sviluppo industriale sarebbe affidata alla competenza legislativa dello Stato.

    Ritiene il Collegio che, posta in relazione al citato art. 117 della Costituzione, la dedotta questione di legittimita' costituzionale delle norme in esame sia manifestamente infondata.

    Gia' prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, con l'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni erano...

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