Ordinanza del 21 maggio 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Corigliano Raffaele Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministe...

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., fissata a seguito della richiesta del p.m. di distruzione, ai sensi dell'art. 240 c.p., come modificato dal d.l. n. 259/2006 conv. con modificazioni nella legge n. 281/06, del supporto CD depositato dalla p.o. all'udienza preliminare del 20 marzo 2007 nel procedimento penale n. 2070/06 R.G.N.R. e n. 279 1/06 R. GIP, a carico di Corigliano Raffaele, per i reati:

  1. "di cui all'art. 615-bis c.p., perche', tramite 1'utilizzo di microspie abusivamente apposte all'interno della vettura della propria moglie, Raffaele Rosa, con la quale pende un procedimento di separazione personale, registrava le conversazioni tenute all'interno dell'abitacolo fra quest'ultima e Marrella Emanuele. In Pizzo fino al 9 aprile 2006";

  2. "di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 629 c.p., perche', in esecuzione del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con un soggetto non identificato, con minaccia consistita nel prospettare di diffondere pubblicamente le conversazioni abusivamente intercettate di cui al capo che precede, qualora Raffaele Rosa non avesse rinunciato agli atti del giudizio di separazione e ad ottenere la somma di euro 700,00 mensili il cui pagamento in favore di quest'ultima era stata imposto al Corigliano dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia con provvedimento del 5 giugno 2006, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con correlativo danno per la Raffaele In Pizzo il 24.6.2006".

O s s e r v a

In sede di udienza camerale il p.m., chiedendo in via subordinata la distruzione del supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente intercettate; sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 240 c.p., come modificato dall'art. 1, d.l. n. 259/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 281/2006, nella parte in cui limita la disciplina esclusivamente alle intercettazioni telefoniche e non la estende anche a quelle ambientali, trattandosi di situazioni simili, e nella parte in cui, imponendo la distruzione del supporto che conterrebbe le intercettazioni ambientali illegittimamente effettuate, non consentirebbe il pieno esercizio della potesta' pubblica in ordine al compiuto accertamento dei fatti di reato cui le stessa attengono, nonche' dei diritti delle parti private, persona offesa e imputato.

La difesa della parte civile si opponeva alla richiesta di distruzione de1 supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente intercettate in quanto, trattandosi di corpo del reato deve essere conservato ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del procedimento principale e gia' acquisito in quel procedimento.

La difesa dell'imputato aderiva alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. in ordine all'art 240 c.p., come modificato, e in subordine si opponeva alla distruzione del supporto CD Rom acquisto agli, atti necessario ai fini dell'accertamento dei fatti di reati contestati nel procedimento principale. La rilevanza della questione.

Nel procedimento n. 2070/06 R.G.N.R. e 279 l/06 R. GIP e' stata avanzata dai p.m. la richiesta di rinvio a giudizio di Corigliano Raffaele perche' imputato dei reati di cui agli artt. 615-bis c.p. e 81, c.p., 56, 629 c.p., come sopra formulati.

In sede di udienza preliminare la persona offesa produceva il CD Rom che indicava come quello consegnatogli, per conto dell'indagato, da un soggetto rimasto ignoto, e che sarebbe il supporto contenente le conversazioni ambientali illegalmente effettuate, quindi prodotto del reato di cui al capo a), e utilizzate ai fini della commissione del delitto di cui al capo b), e il g.u.p., per la ipotizzata pertinenza rispetto i reato oggetto della contestazione del p.m. ne disponeva l'acquisizione agli atti.

Del predetto supporto la p.o. in sede di querela che originava il procedimento penale, se ne riservava la produzione, senza che, peraltro, nel corso della indagini venisse acquisito e esaminato, sicche' per tale ragione il giudice ai sensi dell'art. 421-bis c.p.p. indicava al p.m. i segnalati profili di non completezza delle indagini e la connessa integrazione dell'attivita' investigativa, concedendo il previsto termine e rinviando l'udienza preliminare.

Dall'esame del CD Rom, effettuato dalla p.c. delegata dal p.m., si accertava che lo stesso conteneva tre files, il primo dei quali riproduceva la conversazione tra due uomini e una donna, il secondo la conversazione tra un uomo e una donna e il terzo la conversazione tra due donne e due uomini, segnalando la scarsa comprensibilita' delle conversazioni sullo sfondo delle quali si udivano altre voci in lontananza e ulteriori rumori di autovetture in transito (v. nota P.G. Carabinieri del 22 marzo 2007).

A seguito di tale esito, il p.m. avanzava la richiesta di distruzione del supporto magnetico CD Rom ai...

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