Ordinanza del 25 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile promosso da Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. contro Fallimento Crestani costruzioni S.r.l. Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da banca creditrice per mancata ammissione al passivo fallimentar...

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 2492/07, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da Unicredit Banca d' Impresa S.p.A. con l'avv. Altegrado Zilio di Vicenza, nei confronti di Fallimento Crestati Costruzioni S.r.l. in persona del curatore dott. Alberto Pino, con l'avv. Riccardo Canilli di Vicenza;

Sentita la relazione del giudice incaricato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premessa. Le norme interessate. I precedenti.

Si intende porre in discussione la legittimita' costituzionale delle norme che consentono alle banche di applicare l'anatocismo trimestrale (o altro periodo infraannuale) nei rapporti di conto corrente, sulla base di pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi capitalizzandi, in aperta violazione del disposto della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., che consente invece il calcolo degli interessi sugli interessi solo per interessi gia' scaduti, a tutela della liberta' di contrarre dei privati, contraenti deboli di fronte al sistema bancario, che agisce contrattualmente sulla base di norme uniformi anticoncorrenziali.

In concreto, e' specificamente impugnata la norma di cui all'art. 25, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, emanata in attuazione della legge delega 24 aprile 1998, n. 128, a sua volta attuativa della direttiva comunitaria n. 89/646/CEE, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e secondo comma, 41, 47, primo comma e secondo comma, 76 Cost.

In precedenza, la Corte costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000 n. 425, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, per eccesso di delega rispetto alla legge 24 aprile 1998 n. 128. La descrizione della fattispecie a giudizio.

Nel corso della verifica dei crediti insinuati al passivo del Fallimento Crestani Costruzioni S.r.l., il giudice delegate ha ammesso al passivo il credito di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. per la somma di € 249.451,06, escludendo l'importo di € 15.000,00 per rettifica di interessi anatocistici maturati trimestralmente in epoca successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ed emanata sulla base del disposto dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999 (trasfuso nell'art. 120, comma 2, T.U. Bancario).

La Banca ha proposto opposizione allo stato passivo lamentandosi per la mancata ammissione del credito di € 15.000,00, per interessi anatocistici trimestrali, ed affermando che la previsione di bilateralita' (sia a debito che a credito del correntista) della maturazione degli interessi anatocistici trimestrali, di cui alla delibera CICR emanata ex art. 120, comma 2, T.U.B. (alias art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999) rende comunque legittimo l'anatocismo trimestrale.

La questione di costituzionalita' dell'art. 120, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999 (e quindi dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342/1999) e' rilevante perche' il tribunale, in composizione collegiale, chiamato a decidere in sede di opposizione allo stato passivo, dovrebbe fare positiva applicazione dell'art. 120, comma 2, cit., particolarmente nella parte in cui demanda al CICR di stabilire "modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi", assicurando alla clientela "la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi", e di conseguenza rendendo legittimo l'anatocismo trimestrale quando venga applicato per entrambe le parti del rapporto di c/c con la stessa periodicita'.

In tal caso, l'opposizione della Banca sarebbe fondata.

Se la norma venisse dichiarata incostituzionale, invece, il tribunale dovra' ritenere illegittimo l'anatocismo trimestrale applicato dopo la delibera del CICR e, quindi, respingere l'opposizione allo stato passivo fondata su tale motivo. La rilevanza nel presente giudizio.

Il presente giudizio, di opposizione allo stato passivo, verte sulla spettanza alla Banca opponente (Unicredit) nei confronti del Fallimento opposto (Fall. Crestani Costruzioni...

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