Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione nonche' del principio della responsabilita' penale - Lamentata lesione d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 170 e 171, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 18 maggio 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Rionero in Vulture, del 27 luglio 2006 dal Giudice di pace di Salerno, dell'8 giugno 2006 dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, del 3 agosto dal Giudice di pace di Santo Stefano di Camastra, dell'11 settembre e del 6 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Caltanissetta, del 27 settembre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, del 16 giugno e del 19 luglio 2006 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 5 luglio 2006 dal Giudice di pace di Cantu', del 17 luglio 2006 dal Giudice di pace di Napoli, del 14 aprile 2006 dal Giudice di pace di Castrovillari, del 24 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, del 5 settembre 2006 dal Giudice di pace di Cantu', del 24 ottobre e del 7 novembre 2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, rispettivamente iscritti ai numeri 205, 206, 211, 224, 225, 241, 242, 244, 285, 286, 292, 309, 310, 314, 315, 356 e 357 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, nn. 17, 18 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Rionero in Vulture (r.o. nn. 205 e 206 del 2007), Salerno (r.o. n. 211 del 2007), Cividale del Friuli (r.o. n. 224 del 2007), Santo Stefano di Camastra (r.o. n. 225 del 2007), Caltanissetta (r.o. nn. 241 e 242 del 2007), Trecastagni (ro nn. 244, 314, 356 e 357 del 2007), Napoli (r.o. n. 309 del 2007) e Castrovillari (r.o. n. 310 del 2007) hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. nn. 285 e 286 del 2007) e Cantu' (r.o. nn. 292 e 315 del 2007) hanno sollevato - in riferimento, il primo, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 Cost., il secondo agli artt. 3, 27 e 42 Cost. - questioni di legittimita' costituzionale, oltre che del suddetto art. 213, comma 2-sexies, anche degli artt. 170 e 171, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (rispettivamente censurati, il primo, dal rimettente canturino, l'altro da quello torrese);

che, in particolare, il Giudice di pace di Rionero in Vulture - premesso di dover giudicare di due ricorsi, proposti da altrettanti proprietari di ciclomotori, avverso i provvedimenti con i quali, contestata ai conducenti l'infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo, e' stato disposto il sequestro del veicolo, in vista della successiva confisca - assume l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato in violazione dell'art. 171" del medesimo codice;

che ad avviso del rimettente, la norma censurata "lede il principio di responsabilita' penale tutelato dall'art. 27 della Costituzione", contrastando, altresi', con l'art. 3 della Carta fondamentale, "per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione", e presentandosi, infine, non conforme alla disciplina ricavabile dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dall'art. 196 del codice della strada, giacche' la confisca "indebitamente finisce per sanzionare il solo proprietario" e non il responsabile dell'infrazione;

che il Giudice di pace di Salerno - investito di un ricorso proposto avverso provvedimento di sequestro, prodromico alla successiva confisca, disposto a carico del conducente di un motociclo per aver trasportato un passeggero, in assenza di omologazione per tale possibilita' - ipotizza che l'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada violi gli artt. 3, 27 e 42 Cost.;

che quanto, infatti, ai primi due parametri evocati, il rimettente assume che la norma censurata sarebbe "prima facie in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione per evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione" previsti, a suo dire, nel diritto penale ma da ritenersi operanti "a maggior ragione nel caso di...

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