Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Questioni aventi ad oggetto norma di interpretazione autentica retroattivamente sostituita da successiva norma interpretativa - Difetto di rilevanza - M...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel giudizio vertente tra il Comune di Ladispoli e la s.r.l. Valcannuta 1990, e con ordinanza depositata il 16 marzo 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, nel giudizio vertente tra la s.r.l. Ecuba ed il Comune di Castell'Arquato, rispettivamente iscritte al n. 313 ed al n. 613 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 e n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto da una societa' a responsabilita' limitata avverso due avvisi di liquidazione e accertamento in rettifica dell'ICI relativa agli anni 1993 e 1994, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza pronunciata il 17 gennaio 2006 e depositata il 30 agosto 2006 (r.o. n. 313 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, "nonche" ai principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione - questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: a) con gli avvisi impugnati, il Comune di Ladispoli aveva rettificato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di "alcuni terreni agricoli" della suddetta societa', stimandoli in base al loro valore venale in comune commercio, invece che in base alle rendite agricole risultanti dal catasto; b) i terreni erano inseriti in una zona (M2) qualificata come edificabile dal piano regolatore generale, ma per la quale non erano rilasciabili permessi di costruire, perche' non assistita da strumenti urbanistici attuativi del piano generale; c) la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla societa' avverso la menzionata rettifica di valore ed aveva affermato nella sua decisione che la ricorrente non aveva dimostrato la dedotta inedificabilita' dei terreni; d) con l'appello proposto, la medesima societa' aveva ribadito, deducendolo quale motivo di gravame, che i terreni non erano edificabili;

che, secondo quanto premesso in punto di diritto dal medesimo giudice rimettente: a) in forza dell'originaria formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per "area fabbricabile", ai fini dell'ICI, "si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita"; b) sull'interpretazione di detta disposizione era insorto un contrasto giurisprudenziale circa l'assoggettabilita' all'ICI come fabbricabili delle aree che, pur essendo considerate utilizzabili a scopo edificatorio dal piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune; c) le due denunciate disposizioni di legge - introdotte dal legislatore, nelle more del giudizio di appello, proprio al fine di dirimere detto contrasto giurisprudenziale - hanno natura di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992 e, pertanto, hanno efficacia retroattiva; d) la piu' recente delle due citate disposizioni interpretative ha comportato "l'abrogazione implicita" della prima, stabilendo - con norma ritenuta dal rimettente di "identico significato" rispetto a quella abrogata - che un'area e' da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice a quo afferma che il censurato art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, nell'equiparare ai fini fiscali, quanto alla potenzialita' edificatoria, un'area qualificata come edificabile dal piano regolatore generale, ma per la quale non e' concedibile il permesso di costruire, ad un'area per la quale detto permesso e', invece, concedibile, viola: a) l'art. 3 Cost., perche' irragionevolmente sottopone al medesimo trattamento fiscale situazioni che l'ordinamento giuridico considera diverse ai fini dell'edificabilita'; b) l'art. 53 Cost., perche' "prescinde dalla capacita' contributiva reale che e' necessariamente mediata dalle norme imperative relative allo ius aedificandi"; c) i "principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione", perche' il legislatore, ai soli fini fiscali, sovrappone alla concreta inedificabilita' dell'area la qualifica di area fabbricabile, con cio' assumendo un "atteggiamento sicuramente vessatorio, proprio di regimi ben diversi dalla democrazia";

che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo afferma che la natura interpretativa e, quindi, la valenza retroattiva delle disposizioni denunciate le rende applicabili anche ai periodi d'imposta oggetto del giudizio principale, con conseguente necessita' di rigettare l'appello nel caso in cui esse non venissero dichiarate costituzionalmente illegittime;

che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri...

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