DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 Settembre 2007, n. 278 - Regolamento per l''attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all''art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare l'art. 59 della citata legge, recante "Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza";

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto articolo che dispone che con regolamento regionale sono definiti le caratteristiche e le modalita' di attuazione del reddito di base per la cittadinanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 2007 con la quale e' stato approvato in via definitiva il "Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6";

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2009 del 24 agosto 2007 che ha rettificato il testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione 1885/2007 modificando la lettera a), del comma 1, dell'art. 3 e l'art. 9 dello stesso;

Visto il decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 760 del 5 settembre 2007 che ha provveduto alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel testo del "Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" come risultante dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 2007 e n. 2009 del 24 agosto 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

  1. E' approvato il "Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo

2006, n. 6.

Capo I

Definizione della misura

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalita' di attuazione del reddito di base per la cittadinanza previsto dall'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominato "reddito di base".

  2. Il reddito di base e' attuato con modalita' sperimentali nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 2.

    Finalita' e obiettivi

  3. Il reddito di base e' una misura economica transitoria di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale consistente in un intervento monetario di integrazione al reddito, qualora necessario associato e coordinato con altri servizi e prestazioni.

  4. La misura ha l'obiettivo di fornire alle persone un aiuto per acquisire autonomia economica, inserimento sociale e capacita' di perseguire il proprio progetto di vita.

  5. L'obiettivo di cui al comma 2 e' perseguito tramite il contributo monetario e il progressivo coinvolgimento attivo del beneficiario e del nucleo familiare, secondo modalita' correlate alle abilita' e caratteristiche socio-anagrafiche delle persone componenti il nucleo e al contesto territoriale di appartenenza.

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  6. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    1. Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente: il Servizio sociale dei Comuni di cui fa parte il Comune di residenza ovvero il Comune equiparato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente regolamento al Comune di residenza della persona richiedente;

    2. Patto preliminare: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a definire il percorso di accompagnamento necessario per la formulazione del patto definitivo. La stipula del patto preliminare e' condizione necessaria per l'erogazione provvisoria del reddito di base;

    3. Patto definitivo: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a rispettare il programma concordato al fine di superare le condizioni di difficolta' del richiedente e del suo nucleo familiare. Alla formulazione del patto definitivo possono partecipare anche i componenti il nucleo familiare che manifestino la loro disponibilita', previa valutazione da parte del Servizio sociale dei Comuni e con il consenso del richiedente, Il patto definitivo puo' coincidere in tutto o in parte con il patto di servizio ovvero puo' prevederne la successiva definizione. Il patto definitivo puo' altresi' coincidere con il progetto personalizzato ovvero prevederne la successiva definizione;

    4. Patto di servizio: accordo in forma scritta stipulato fra il Centro per l'impiego e la persona in eta' lavorativa che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilita' che impegna il Centro per l'impiego a supportare la medesima nella ricerca attiva di lavoro e quest'ultima a svolgere le azioni concordate per favorire l'uscita dallo stato di disoccupazione, secondo le disposizioni del "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata" approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.;

    5. Reddito minimo equivalente: parametro di riferimento necessario a determinare la misura del reddito di base in relazione alla capacita' economica equivalente del nucleo familiare, come definita nell'art. 6. Corrisponde all'integrazione corrisposta a una persona che costituisce nucleo familiare la cui capacita' economica equivalente sia pari a zero;

    6. Progetto personalizzato: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni...

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