Ordinanza del 26 novembre 2007 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Spina Fabio Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione al regime di semiliberta - Condannati per un reato indicato nel primo comma dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975 (nella specie: reato di violenza sessuale aggravata) -...

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 20 novembre 2007 nei confronti di Spina Fabio, nato a Roma il 3 marzo 1963, detenuto in Roma presso C.C. Regina Coeli, avente ad oggetto: affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare;

Titolo in espiazione: sentenza Corte appello Roma 25 gennaio 2005; scadenza pena 2 maggio 2009;

Sentite le parti in Camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e diritto

  1. - Fabio Spina, ristretto presso la casa circondariale di Regina Coeli in Roma, ha chiesto, tramite il suo difensore, con istanza in data 20 luglio 2007, l'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, o, in subordine, la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter della stessa legge.

    Spina espia la pena di tre anni di reclusione, inflitta con la sentenza in epigrafe, per il reato previsto e punito dagli artt. 609-bis e 609-ter n. 1 c.p., per avere, con violenza, costretto una minore infraquattordicenne, figlia di amici di famiglia, a compiere e subire atti sessuali, e cio' con condotte ripetute protratte fino al febbraio 2002. L'esecuzione della pena ha avuto inizio il 2 maggio 2006 ed il suo termine, in virtu' della liberazione anticipata gia' concessa, e' fissato allo stato al 1° febbraio 2009.

  2. - Analoghe domande, proposte dallo Spina in fasi anteriori della sua carcerazione, vennero disattese da questo Tribunale. Da ultimo, con ordinanza 13 dicembre 2006, il collegio rilevava che - a fronte della gravita' del crimine - era mancata una convincente revisione critica ed inoltre la personalita' del condannato era connotata da immaturita' caratteriale, e lo reputava immeritevole dell'affidamento in prova al servizio sociale. La detenzione domiciliare era invece ritenuta preclusa, tra l'altro per il limite di pena allora ultrabiennale.

    Trascorso un tempo congruo di osservazione ulteriore, Spina torna alla valutazione del collegio, ai fini dell'ottenimento dei medesimi benefici penitenziari.

    L'osservazione penitenziaria registra talune significative novita', giacche', nel corso del 2007, ai colloqui con gli operatori del trattamento Spina ha via via maturato un cambiamento di atteggiamento nei confronti del reato, rivissuto con maggiore partecipazione emotiva, ed e' passato dalla negazione dell'atto deviante al riconoscimento delle sue responsabilita', ad un'empatia nei confronti della vittima e ad una piu' sana progettualita'. Cio' purtuttavia nella cornice di un quadro di personalita' sostanzialmente inalterato, e bisognoso di ulteriori approfondimenti psicologici, anche diretti a saggiare la veridicita' del suo nuovo sentire e l'assenza di finalita' strumentali.

    Reputa il tribunale che i risultati dell'osservazione della personalita' non siano tuttora di pregnanza tale, da giustificare la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'evoluzione di personalita' e' in atto, e tuttavia occorre seguirne con...

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