Ordinanza del 29 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Caporale Oreste ed altri contro Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina intr...

IL TRIBUNALE Riunito in camera di Consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 35315/2005, letti gli atti del giudizio espone

I n f a t t o

Caporale Oreste, Caporale Teresa e De Rosa Alba con atto di citazione, ritual-mente notificato, convenivano la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo: che avevano stipulato con detta banca contratti di amministrazione e custodia senza la necessaria forma scritta; che nel periodo 1999-2000 avevano investito risparmi in obbligazioni argentine, su solle-citazione dei funzionari della banca medesima, che avevano raccomandato l'acquisto di tali titoli, di cui l'istituto aveva disponibilita', in quanto ad alto ren-dimento ed esenti da rischio; che, pero', il valore dei titoli si era poi praticamente azzerato, a seguito della crisi finanziaria dello Stato argentino; che la banca, pur essendo ben noto negli ambienti finanziari lo stato di insolvenza, aveva omesso di informare essi clienti della critica situazione che si era determinata, contravve-nendo cosi' ad un preciso obbligo a carico degli intermediari previsto dalla speci-fica normativa del 1998 che impone la c.d. attivita' di consulenza costante in favo-re del cliente; che la banca, inoltre, aveva agito in evidente posizione di conflitto di interesse, in quanto aveva gia' nel suo portafoglio obbligazioni argentine; che, pertanto, detta condotta aveva determinato l'invalidita' degli atti di acquisto suddetti.

Gli attori concludevano, pertanto, in via principale, per la declaratoria di nullita', ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c., dei suddetti ordini di acquisto di obbligazioni "Argentina" e chiedevano la restituzione degli importi versati, maggiorato di interessi, rivalutazione e danni.

In via subordinata, invocavano il diritto a conseguire il risarcimento del danno, in virtu' dell'art.23, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, commisurato agli importi investiti nei "bonds" argentini, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva, con comparsa, la banca convenuta, contestando la totale infonda-tezza della domanda, alla luce dei contratti di negoziazione e della documenta-zione prodotta ed evidenziando, in particolare, che gli attori ebbero adeguata informazione sui rischi connessi alle operazioni di investimento di titoli, negando di essere incorsa in alcuna responsabilita'.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda; in subordine, in via riconven-zionale, chiedeva condannarsi gli attori alla restituzione dei titoli, oggetto degli ordini di acquisto, unitamente agli importi percepiti con le cedole medio tempore incassate, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Vertendosi in tema di azione di nullita' o annullabilita' di contratto di negoziazio-ne relativo ad un rapporto di intermediazione finanziaria ovvero di investimento (di cui alla lett. d) art. 1, d.lgs. n.5/2003) e di responsabilita' dell'intermediatore finanziario, correttamente la causa veniva instaurata secondo il rito "societario" ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 avendo il giudizio avuto inizio il 29 ottobre 2005 (data di notifica dell'atto di citazione).

Il giudizio veniva poi ritualmente proseguito dalle parti nelle forme del medesi-mo rito ed, a seguito di istanza di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice e notificata a controparte il 6 giugno 2006, il giudice relatore designato emetteva decreto di fissazione d'udienza collegiale (ex art. 12, d.lgs. n. 5/2003) con cui gia' sottoponeva alle parti la questione di legittimita' costituzionale dell'art.12 della legge delega n. 366/2001 per genericita' dei criteri direttivi dettati al legislatore dele-gato e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5/2003.

All'esito dell'udienza collegiale del 29 novembre 2006, in cui le parti si sono riportate alle rispettive difese, il collegio si e' riservata la decisione.

La questione di costituzionalita' va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

I n d i r i t t o

Il tribunale ritiene di dover riproporre nei medesimi termini la questione gia' ri-messa da questa sezione del Tribunale di Napoli, in composizione parzialmente diversa, nel procedimento n. 34675/2005 e non...

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